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64 della convocazione o in un momento successivo, ne darà notizia all'impren- ditore ed al segretario generale della CCIAA che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata. La “partita” in caso di “risultato” utile si conclude con una soluzione dello stato di crisi e insolvenza, nell’arco dei suoi 180 giorni d'incarico, rinnovabili per un massimo di ulteriori ed altrettanti 180 giorni. Il carattere innovativo dello strumento non è però solo quello di assicurare che la negoziazione venga facilitata dalla presenza di un soggetto competente e imparziale, ma comprende anche la possibilità per l’impresa di: ■ mantenere il pieno controllo del proprio patrimonio (c.d. debtor in pos- session) per gli atti di ordinaria ammi- nistrazione, pur con l’obbligo di non inficiare la propria sostenibilità econo- mico-finanziaria, e di straordinaria, con comunicazione all’esperto, che è tenuto a informare i creditori laddove ravvisi un possibile pregiudizio; ■ proteggersi dall’aggressione giudi- ziale dei creditori con misure protet- tive, incluse la sospensione di azioni esecutive o cautelari, previa conferma del Tribunale competente, con efficacia minima di 30 giorni e massima di 120, prorogabile sino a 240; ■ derogare, fintanto che la procedura è aperta, alla pronuncia di sentenza dichiarativa di fallimento (oggi liqui- dazione giudiziale) e agli obblighi di ricapitalizzazione ai sensi del Codice Civile; ■ salvaguardare dall’azione revocatoria fallimentare i pagamenti conseguenti ad atti, coerenti all’andamento delle trattative e al percorso di risanamento, autorizzati dal Tribunale; ■ contrarre finanziamenti che abbiano carattere di pre deducibilità, anche da parte dei soci, previa autorizzazione del Tribunale; ■ trasferire l’azienda o un ramo della stessa senza assunzione del debito da parte dell’acquirente, sempre previa autorizzazione del Tribunale; ■ beneficiare di misure premiali in materia di fiscalità, tra cui la riduzione d'interessi e sanzioni, nonché venen- do alla conclusione della procedura la stessa può terminare con: (i) la stipula di un contratto con i creditori idoneo secondo relazione dell’esperto a preser- vare la continuità aziendale almeno per i successivi due anni; (ii) il ricorso ai precedenti strumenti di composizione della crisi, quali il piano di risanamento o gli accordi di ristrutturazione; (iii) la stipula di una convenzione di morato- ria con i creditori; (iv) la presentazio- ne di un concordato semplificato, che esclude i creditori dalla votazione dello stesso; (v) l’avviodi una procedura con- corsuale – fallimentare. Esaminate, in estrema sintesi, le carat- teristiche e le conclusioni della CNC ap- pare chiara la finalità del legislatore di introdurre uno strumento che faccia da “spartitraffico” per incanalare nella cor- retta direzione diverse casistiche di crisi d’impresa, ancora prima dell’introdu- zione del nuovo Codice della Crisi, nel particolare contesto odierno, dunque di “traffico” intenso e congestionato. I più recenti dati di Unioncamere, datati settembre 2022, ci fanno raffrontare con un ricorso ancora molto limitato allo strumento rispetto alle sue potenzialità, con solamente 368 istanze su tutto il territorio nazionale. Significativa anche l’incidenza percen- tuale delle casistiche nell’ambito delle quali si è chiesto il ricorso alle misure protettive (ca 67,9%) e l’accesso a nuo- ve risorse finanziarie (ca 26%). Ad oggi soltanto il 16% delle istanze risultano chiuse. Di queste la metà scontano l’assenza di prospettiva di ri- sanamento secondo l’esperto, viceversa in un caso su cinque non si è trovato accordo con i creditori ed in un caso su dieci l’istanza è stata ritirata dall’im- prenditore. Accanto alle opportunità e potenziali- tà dello strumento come ideale starting Finora limitato il ricorso al CNC con soltanto 368 istanze presentate al settembre 2022 di cui il 16% chiuse, nella metà dei casi per mancanza di prospettive di risanamento ›
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