La nuova circolare di Banca d’Italia n.139/1991 messa in consultazione nell’ambito delle disposizioni attuative del decreto legislativo sulla gestione dei crediti in sofferenza stabilisce che “la partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per gli acquirenti di crediti in sofferenza di cui all’art. 114.1, comma 1, lettera e) T.U.B. che si avvalgono, per la gestione dei crediti in sofferenza, di: una banca iscritta all’albo di cui all’art. 13 del T.U.B.; di un intermediario iscritto all’albo di cui all’art. 106 T.U.B. o di un gestore di crediti in sofferenza iscritto all’albo di cui all’art. 114.5”.