Anche i gestori dei crediti in sofferenza parteciperanno attivamente alla Centrale dei Rischi. Lo dispone la modifica della circolare di Banca d’Italia n.139/1991 (Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi) messa in consultazione in questi giorni da via Nazionale nell’ambito delle disposizioni attuative del decreto legislativo appena approvato sulla gestione dei crediti in sofferenza.
La centrale dei rischi e la grande banca dati gestita dalla Banca d’Italia, alla quale gli intermediari creditizi comunicano informazioni relative alle esposizioni verso la loro clientela (c.d. soggetti segnalati) e ricevono informazioni sull’esposizione complessiva verso il sistema finanziario (c.d. “posizione globale di rischio”) dei soggetti segnalati e dei loro collegati; essi ricevono anche informazioni aggregate riferite a categorie di clienti.
Si tratta di notizie fondamentali per chi esercita l’attività creditizia ma, per la loro natura, sono anche notizie sensibili coperte dal segreto bancario. Chi le riceve può utilizzarle limitatamente allo svolgimento dell’attività creditizia. Assume pertanto rilievo che il sistema informativo sia stato allargato strutturalmente al segmento dei crediti distressed. L’obbligo di notifica è stato posto a carico di chi acquista i crediti.
La nuova circolare di Banca d’Italia stabilisce in particolare che “la partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per gli acquirenti di crediti in sofferenza di cui all’art. 114.1, comma 1, lettera e) T.U.B. che si avvalgono, per la gestione dei crediti in sofferenza, di: una banca iscritta all’albo di cui all’art. 13 del T.U.B.; di un intermediario iscritto all’albo di cui all’art. 106 T.U.B. o di un gestore di crediti in sofferenza iscritto all’albo di cui all’art. 114.5”.
Per questi soggetti la circolare consente tuttavia di poter “chiedere l’esonero dall’obbligo di segnalare i crediti relativi ad un’operazione di cessione nel caso in cui nessuno dei crediti fosse segnalato in Centrale dei rischi nella rilevazione precedente la data in cui è stato ceduto”.
Sarà obbligatoria la partecipazione al servizio centralizzato dei rischi anche per “i gestori di crediti in sofferenza iscritti all’albo di cui all’art. 114.5 T.U.B., quando acquistano crediti in sofferenza in proprio”.