Be Bankers
era statoun infelice ritorno al passato— incentrato sulle segnalazioni d’allerta da parte dei creditori pubblici, sull’ar- retramento della gestione della crisi cre- ditori-debitore e ritorno della gestione nelle mani di PM e giudice delegato e sul depotenziamento del concordato modellato sul Chapter 11 statunitense – e si è mostrato subito inadeguato a far fronte a una crisi senza precedenti. A tale riguardo la legislazione di emer- genza ha operato su più fronti, da un lato iniettando liquidità per consentire alle imprese di proseguire l’attività, con strumenti diversi, dall’altro sospenden- do l’entrata in vigore del Codice della crisi e mantenendo in vigore gli stru- menti più flessibili delle precedenti ri- forme, introducendo contestualmente alcuni nuovi istituti, come la composi- zione negoziata, che avviassero il pro- cesso di cambiamento delle regole sulla gestione della crisi. Primaha accennato alla “ombrapuni- tiva” che aleggiava sulla legislazione fallimentare. Già ma gli aspetti punitivi dovrebbero essere aggiornati alla realtà economi- ca mutata e riservati all’alveo che gli è proprio, quello penalistico, non anche agli aspetti economici della crisi che ri- guardano la salvaguardia dell’impresa e la tutela dei creditori Su quali istituti è soprattutto inter- venuto il decreto del giugno scorso? Le nuove norme hanno abrogato le criticatissime misure di allerta e com- posizione assistita della crisi, previste nella versione originaria del Codice so- stituendole integralmente con il nuovo istituto della composizione negoziata. Il sistema che ne deriva – in linea con le disposizioni della direttiva europea – ruota attorno al principio di volonta- rietà dell’accesso a strumenti di suppor- to all’impresa per far fronte tempesti- 69 ›
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNjY=