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75 per esercitareun richiamodel debitore e, senecessario, per costringerloa rispetta- re l’obbligodi prevenire e risolvere la cri- si. La segnalazione svolge, nello stesso tempo, una funzione di deterrenza per il debitore e di supplenza dellamancata iniziativa di quest’ultimo. L’attivazione spetta agli organi di controllo societari (art. 25octies) ed ai creditori pubblici qualificati (art. 25novies). Gli obblighi di segnalazione delle banche Anche le banche e gli intermediari fi- nanziari di cui all’art. 106 sono chiama- ti a contribuire ai compiti dell’organo di controllo. Essi sono obbligati a dare notizia a quest'ultimo, secondo quan- to previsto dal quarto comma dell’art. 14 CCII, delle comunicazioni effettuate al cliente in ordine alle variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti. Questa informativa consente all’orga- no di controllo di completare il quadro informativo già acquisito all’interno della società con quello esterno, rela- tivo alla capacità del debitore di acqui- sire o mantenere linee di credito. Tale previsione amplia significativamente il compendio di elementi che debbo- no essere presi in considerazione dagli organi di controllo nella costante valu- tazione dell’andamento della società. In particolare, le comunicazioni delle variazioni o revisioni o revoche dei rapporti creditizi costituiscono il primo strumento per riscontrare la qualità del merito creditizio assegnato al debito- re dalle banche. Di questa circostanza queste sono o comunque debbono es- sere consapevoli. Il rapporto creditizio bancario svolge, infatti, la funzione di indicatore sintomatico della capacità di solvenza prospettica dell’impresa e le vicende modificative che investo- no il contratto bancario, si proiettano ben oltre le parti contraenti sino a co- stituire evidenza del livello di valuta- zione dell’affidabilità del debitore. Da questi elementi gli organi di controllo possono anticipatamente valutare la sostenibilità degli impegni assunti e delle iniziative intraprese dalla società, come pure il livello di fiducia da parte delle banche, e acquisire chiavi di let- tura del deterioramento del quadro di disponibilità finanziaria. La previsione di un obbligo continuato per le banche di comunicare agli organi di controllo lemodificazioni manmano occorse nel rapporto di credito fornisce a questi un ulteriore indicatore segnaletico, che va oltre la meccanica verifica di sostenibilità ma misura la disponibili- tà del sistema creditizio a sovvenire e assistere l’attività, costituendo così la principale sfera di valutazione ester- na all’impresa. Nello stesso tempo, allorquando la crisi si è manifesta- ta, eventuali comportamenti abusivi delle banche, che contrastano con il dovere di valutazione del merito cre- ditizio del sovvenuto e che si sostan- ziano nell’ingiustificata erogazione o mantenimento di linee di credito al di fuori dei presupposti del corretto eser- cizio del credito, non potranno essere ignorati dagli organi di controllo, che dovranno intervenire con le opportune segnalazioni all’organo amministrati- vo, anche in considerazione del rischio di concorrere con gli amministratori e con la banca nella responsabilità per il pregiudizio conseguente allamanca- ta prevenzione dell’insolvenza. Sotto altro profilo si potrebbe ritenere che profili di criticità possano riferirsi ai finanziamenti erogati e autorizzati pri- ma della omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristruttura- zione dei debiti per i quali il beneficio della prededucibilità o dell'esenzione della revocatoria per i pagamenti o gli atti in esecuzione di un piano attestato, in presenza di gravi circostanze, può rivelarsi controvertibile. L’art. 99, sesto comma CCII, esclude il beneficio della prededuzione quando congiuntamen- te il ricorso o l'attestazione contengano dati falsi ovvero omettano informa- zioni rilevanti o comunque il debito- re abbia commesso atti in frode per ottenere l’autorizzazione e il curatore dimostri che il soggetto finanziatore fosse a conoscenza di tali circostanze al momento dell’erogazione; analoga- mente, l’art. 166, comma terzo lett. d) esclude l’esenzione dalla revocatoria se il finanziatore al momento dell’atto suscettibile di revocatoria fosse stato a conoscenza del dolo o colpa grave dell'attestatore o del debitore. Peral- tro il ruolo del soggetto finanziatore è riconosciuto poi dal CCII anche in relazione al debitore consumatore nell’ambito della ristrutturazione dei suoi debiti. ›
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