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78 (cd. giudicato implicito). Il contenzioso legale prende origine dai contrati stipulati entro il 2005. Suc- cessivamente a quella data, infatti è anche cambiato il modello Abi, che si è adeguato alle nuove disposizioni di vigilanza. Ma le fideiussioni stipulate ante-2005 conservano la loro validi- tà? Se lo chiedono, tra l’altro, quanti hanno acquistato portafogli di crediti deteriorati garantiti da fideiussioni om- nibus. Se si dovessero ascoltare queste autorità, tutte le fideiussioni omnibus stipulate in conformità al modello Abi del 2003 sarebbero parzialmente nulle, perché in contrasto con la normativa antitrust. Ciò che impensierisce di più i creditori è la potenziale nullità del- la clausola 6 del modello, che sanci- sce la deroga, a favore delle banche, dell’articolo 1957 del Codice civile. Questa norma impone al creditore di agire giudizialmente nei confronti del debitore (o del fideiussore) entro il bre- ve termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale, altrimenti il fideiussore è liberato e di qui l’op- portunità di derogare contrattualmente a tale termine nei contratti di fideius- sione. Purtroppo, accade molto spesso che le banche non abbiano iniziato il recupero entro i canonici sei mesi, con la conseguenza che, oggi, molti cessio- nari del credito - a fronte della poten- ziale nullità della clausola derogatoria di cui all’articolo 6 - potrebbero trovarsi in pancia crediti garantiti che tali non sono per intervenuta decadenza della fideiussione. Se ciò accadesse, il valore d’interi portafogli potrebbe subire una diminuzione notevole. A peggiorare il panorama, sta la posizione, di recen- te assunta dalla CGUE, che ha portato una rivoluzione nel panorama italiano. Fino all’intervento della CGUE, infatti, i giudici italiani hanno sempre ritenu- to che un decreto ingiuntivo passato in giudicato, perché non opposto, non potesse più esseremesso in discussione in quanto, si diceva, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ovverosia, in altre parole, consente di mettere una pietra sopra a eventuali clausole abu- sive del contratto sulla base del quale era stato ottenuto il decreto ingiuntivo. Dopo le sentenze della CGUE, invece, il giudice dell’esecuzione è obbligato a valutare l’abusività delle clausole del contratto di fideiussione rilasciato da un consumatore, anche se coperto da undecreto ingiuntivo non opposto. Il ri- schio è di riesumare posizioni di credito che, ormai, si davano per certe, con gli evidenti strascichi sui valori di cessione dei portafogli. ANALISI I dubbi sulle recenti pronunce giuri- sprudenziali sono quantomeno leciti. Innanzitutto occorre considerare che il contratto di fideiussione è, per usa- re un termine atecnico, una proposta proveniente dal fideiussore e che il creditore si limita a non rifiutare, come previsto dall’articolo 1333 del Codice civile. Appare quindi difficile traslare alle fideiussioni le soluzioni adottate per altri contratti. In particolare sono i fideiussori che avanzano la proposta alle banche, ovviamente adottando un modello contrattuale che queste non rifiuterebbero. Per motivi di celerità degli affari, le banche indicano già al fideiussore il testo che queste non ri- fiuterebbero, ma è poi il fideiussore che avanza la proposta. Non è chiaro come una proposta proveniente dal fideiusso- re possa contenere clausole abusive per il fideiussore stesso, perché in contrasto con il diritto antitrust. Quantimettono indiscussione la validi- tà delle fideiussioni, non tengono conto di come, nella realtà, avviene il rilascio di tali garanzie. Normalmente, i fideius- sori (e con loromolti giudici) affermano che il fatto che vi fosse un testo stan- dard di fideiussione proposto dall’Abi avrebbe limitato la loro possibilità di scelta di altri testi diversi proposti da altri intermediari. Questa affermazione nonha senso. Infatti, quando un cliente Fanno discutere una sentenza della Cassazione ed un orientamento della Corte di Giustizia Europea ›

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