Be Bankers

79 si rivolge a una banca per chiedere un finanziamento e questa si dichiara di- sponibile a concederlo purché il cliente si procuri unfideiussore, quest’ultimo o rilascia la fideiussione secondo il testo che quella bancanon rifiuterebbe oppu- re non può andare presso altre banche a chiedere un altro testo di fideiussione da “offrire” alla banca finanziatrice. Ciò che conta è solo il testo della fideius- sione che la banca disposta a erogare il finanziamento accetterebbe dal fi- deiussore. Amio giudizio, inoltre, anche l’origina- rio provvedimento n. 55/2005 dell’au- torità di vigilanza pecca di legittimità. In esso è la stessa Banca d’Italia a con- fermare espressamente che il modello contrattuale del 2003 non fosse mai stato divulgato prima alle associate e se non è statomai divulgato, vuole dire che non c’è stata alcuna violazione an- titrust. Inoltre, l’Abi, a partire dal 2005, ha divulgato alle associate un nuovo modello privo delle tre clausole incri- minate. Mi domando, quindi, come la giurisprudenza possa fulminare con la nullità i testi contrattuali conformi al primo modello Abi, se è vero che non è mai stato divulgato e ciò vale amaggior ragione per le fideiussioni post 2005. E non è tutto. La Banca d’Italia, all’epoca, era autorità antitrust nei confronti delle banche, ma l’Abi non era una banca e, quindi, a mio avviso tale provvedi- mento è stato emesso da un’autorità priva di potere. Peraltro, facendo bene i calcoli, il provvedimento è stato emesso oltre il termine ultimo. A me sembra evidente la sua illegittimità. È definitivo per l’Abi, ma non per le banche, che non erano parti di quel giudizio am- ministrativo. Pertanto ogni difensore di banca può chiedere ai giudici civili di disapplicare quel provvedimento, in forza della legge n. 2248/1865. È una vecchia norma, ma tuttora in vigore, che consente al giudice civile di di- sapplicare al caso sottoposto alla sua attenzione eventuali provvedimenti amministrativi illegittimi. Per quanto riguarda poi il recente orientamento della CGUE non mi sembra compatibi- le con il nostro ordinamento. Secondo la CGUE il giudice dell’esecuzione do- vrebbe sollevare d’ufficio la nullità di una clausola abusiva, contenuta in un contratto conun consumatore, anche se su quel contratto si sia formato il giu- dicato in forza di un decreto ingiuntivo passato in giudicato. Lo trovo, appunto, non compatibile con il nostro ordina- mento interno che, sebbene preveda che il decreto ingiuntivo venga emesso senza il contraddittorio, semplicemen- te lo sposta in avanti, consentendo al consumatore di opporsi al decreto. Pertanto, laddove il consumatore abbia deciso di non opporsi non ci troviamo forse di fronte a un'ipotesi di completa passività del consumatore interessato, citata dalla stessaCorte, come limite per l’intervento d’ufficio del giudice dell’e- secuzione?Molti magistrati, in Italia, se lo chiederanno.

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