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› un'ampia platea d'investitori, dovrebbe consentire la realizzazione di singole operazioni con volumimolto più elevati rispetto a quelli che possono essere rag- giunti tramite operazioni di dismissione subasebilaterale, aggregandoun’ampia platea d'investitori con profili di rischio diversi. Ciò detto, alcune disfunzionali- tà del regime regolamentare applicabile alle cartolarizzazioni di NPE (modellato avendocomeparadigma leoperazioni di cartolarizzazioni di crediti inbonis ) han- no reso relativamente lento il processodi riduzione degli NPE in Europa. Tale inadeguatezza si è manifestata, in particolare, con riguardo al c.d. risk retention requirement, cioè la quota di rischio che il cedente, il prestatore origi- narioo il promotore, devemantenereper allineare i propri interessi a quelli degli investitori nei titoli. Nella sua configura- zione ordinaria, tale interesse economi- co netto rilevante deve essere calcolato in proporzione al valore nominale delle esposizioni cartolarizzate mentre, da un punto di vista soggettivo, esso potrà essere mantenuto esclusivamente dal cedente delle esposizioni cartolarizza- te (c.d. originator), dal soggetto che ha concluso i contratti che hanno dato ori- gine alle esposizioni cartolarizzate (c.d. prestatore originario o original lender) o, infine, dal soggetto - diverso dall’ori- ginator - che ha istituito un programma di cartolarizzazione avente ad oggetto esposizioni originate da terzi (c.d. pro- motore o sponsor). Tuttavia, poiché come visto in precedenza, nel contesto delle cartolarizzazioni di NPE il valore nominale delle esposizioni cartolariz- zate non riflette la sostanza economica del sottostante, l’effetto pratico di tale approccio normativo è stato quello di rendere estremamente onerose per i risk retainer di cartolarizzazioni di NPE alcune di modalità di risk retention (in particolare, la first loss retention), di fat- to precludendone l’utilizzo. Per altro verso, tale impostazione esclu- de dalla rosa dei risk retainer il sogget- to-chiave delle cartolarizzazioni di NPE, il servicer, il cui allineamento agli inte- ressi degli investitori sarebbe più che mai opportuno ai fini di garanzia del mercato. Alla luce dell’accresciuta rile- vanza delle cartolarizzazioni di NPE, ul- teriormente esacerbata dalla pandemia seguita alla diffusione del COVID-19 e le conseguenti preoccupazioni di una recrudescenza dei crediti deteriorati in Europa, la pressione alla rimozione di detti vincoli è ulteriormente montata fino a quando, nel luglio 2020, nell’am- bito del suo pacchetto di ripresa dei mercati dei capitali, l’UE ha pubblicato alcune proposte di modifica del Regola- mento (UE) 2017/2402 (o Regolamento Cartolarizzazioni) e dal Regolamento (UE) 575/2013 (o CRR). Queste modifiche tracciano i confini di una nuova disciplina regolamentare e prudenziale speciale applicabile alle car- tolarizzazioni di NPE le quali rimango- no assoggettate alla normativa general- mente applicabile adeccezionedi alcuni specifici aspetti per i quali sono previste delle evidenti deviazioni. I punti cardine della nuova disciplina regolamentare in materia possono rias- sumersi come segue. È stata innanzitut- to introdotta un’apposita definizione di “cartolarizzazione di esposizioni dete- riorate”, vale a dire una “cartolarizza- zione coperta da un aggregato di espo- sizioni deteriorate il cui valore nominale rappresentanonmenodel 90%dell’inte- rovalorenominaledel portafoglioalmo- mento della creazione [...]”. Ai fini del calcolo dell’interesse economico netto, si precisa poi che, nel caso di cartolariz- zazioni di NPE, esso non debba essere inferiore al 5% della somma del valore nettodelleesposizioni cartolarizzate che siano deteriorate e, ove presenti, del va- lore nominale delle esposizioni cartola- rizzate non deteriorate. Il valore netto delle esposizioni cartolarizzate è costitu- ito dal loro valore nominale al netto del c.d. “sconto sul prezzo di acquisto non rimborsabile”, che può altresì includere la differenza tra l’importo nominale dei segmenti della cartolarizzazione di NPE sottoscritti dal cedente per una vendita successiva e il prezzo al quale tali seg- menti sono venduti per la prima volta a soggetti terzi indipendenti. Si prevede, infine, chenell’ambitodi car- tolarizzazioni di NPE, il risk retention requirement possa essere soddisfatto anche dal gestore (servicer), a condizio- ne che questi possa dimostrare di avere L'authority europea detta le regole sul calcolo dell'interesse economico netto di una cartolarizzazione in NPE e sul ruolo del servicer 85

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