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86 esperienza di gestione di esposizioni di natura analoga a quelle cartolarizzate e che abbia predisposto politiche, proce- dure e controlli in materia di gestione del rischio ben documentati e adeguati riguardanti la gestionedelle esposizioni. Il Regolamento Cartolarizzazioni ha poi demandato all’EBA il compito di elaborare un progetto di norme tecni- che di regolamentazione (o regulatory technical standards, RTS) con riguardo alla disciplina di dettaglio del risk reten- tion requirement. A conclusione di una apposita consultazione pubblica, il 12 aprile 2022 l’EBA ha pubblicato il testo finale di tali nuove norme tecniche di regolamentazione. I nuovi regulatory technical standards I nuovi RTS affrontano, tra le altre cose, due aspetti di notevole rilevanza ai fini della declinazione delle modalità di risk retention nel conte- sto delle cartolarizzazioni di NPE e della definizione dei requisiti di esperienza dei servicer che intendano assumere il ruolodi risk retainer.Quanto alle modalità di risk retention, assume particolare interesse il chiarimentooffer- todall’EBAcon riguardoallemodalitàdi calcolo dello sconto sul prezzo di acqui- sto non rimborsabile laddove possa in- cludere la differenza tra l’importonomi- naledei segmenti dellacartolarizzazione di NPE sottoscritti dal cedente per una vendita successiva e il prezzo al quale tali segmenti sono venduti per la prima volta a soggetti terzi indipendenti. Una specificaprevisionedei nuovi regulatory technical standards precisa (con riferi- mento, evidentemente, alle modalità di risk retention che operano a livello di singola esposizione cartolarizzata) che tale differenza vada allocata su ciascuna esposizione deteriorata su base propor- zionale (in funzione del relativo valore nominale) e quindi dedotta dal valore netto calcolato sullabasedel solo sconto di cessione. Sotto un diverso profilo e in risposta al commento alla bozza di RTS con cui gli Autori hanno chiesto ragguagli circa il funzionamento del meccanismo inquestione inpresenza di una pluralità di vendite di segmenti agli investitori (come nel caso di operazioni cc.dd. multi-cedente), l’EBA ha escluso lanecessitàdi fornireulteriori indicazio- ni (come, adesempio, un terminemassi- mo entro cui tali vendite debbano essere effettuate per essere rilevanti ai fini del calcolo dello sconto), implicitamente confermando che, in tale scenario, in presenza di valori di vendita diversi do- vranno essere tutti tenuti in conto (pre- sumibilmente subase proporzionale) ai fini del predetto calcolo. Di rilievoèanche ladisciplina riguardan- te le modalità di mantenimento dell’in- teresse economico netto in presenza di una molteplicità di cedenti o servicer. Con riferimento alle cartolarizzazioni di NPE cc.dd. multi-originator, in risposta alla richiesta degli Autori di modificare il testo degli RTS in modo da esprimere inmaniera inequivoca che, incasodi più cedenti che agiscano come risk retainer, il criterio di ripartizione dell’interesse economico netto oggetto di manteni- mento congiunto rifletta il valore netto delle esposizioni deteriorate e il valore nominale di quelle non deteriorate, ove presenti, relative a ciascun cedente, l’E- BA ha confermato che, in base ad una interpretazione sistematica di alcune previsioni degli RTS, l’originaria formu- lazione della disposizione che regola questa allocazione (vale a dire l’art. 2, para. 2, degli RTS), incentrata suuncon- cettodi proporzionalità tra le esposizioni cartolarizzate di ciascun cedente, fosse già sufficientemente elastica per defi- nire la varietà di criteri applicabili alle cartolarizzazioni di NPE e a quelle di esposizioni nondeteriorate. Questa pre- cisazione, che implicitamente suffraga l’impostazione proposta nel commento degli Autori, dovrebbe porre fine alle incertezze riscontrate negli anni scorsi in questo tipo di operazioni (e la cui so- luzione ha ingenerato non poche ineffi- cienze) e vapertanto salutata con soddi- sfazione. Questa stessa impostazione, in termini espressi, è stata adottata anche con riguardo ai casi in cui la cartolariz- zazione di NPE presenti più servicer e tutti partecipino all’assolvimento dell’obbligo di risk retention. Anche in queste ipotesi, in recepimento di un commentopresentatodagli Autori e altri partecipanti allaconsultazionepubblica, le norme tecniche di regolamentazione › Per effetto dei nuovi RTS le principali problematiche emerse in questi anni sul risk retention requirement oggi risultano tendenzialmente risolte in modo sufficientemente chiaro sì da permetterne un impiego razionale e condiviso dal mercato
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