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cessione ai sensi dell’art. 58 tub a condizione che i cc.dd . criteri oggettivi di omogeneità ivi indicati permettano, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, di ac- certare “senza lasciare incertezze od ombre di sorta” l’inclusione del credito azionato nel “blocco” (si veda Cassazione civile sez. I - 28/02/2020, n. 5617). Con ordinanza del 20 luglio di quest’anno, la Corte di Cassazione, ragionando in continuità con i propri prece- denti, ha espressamente escluso – nei casi di cui sopra - la necessità di ricorrere a una “specifica enumerazione” dei crediti oggetto di cessione (si veda Cassazione Civile, Ordi- nanza n. 21821 del 20 luglio 2023). Una tale impostazionepotrebbeperaltro risul- tare inappagante con riguardo alle cessioni in blocco (tipicamentequelledi crediti deteriora- ti) per cui, a causa della pratica del c.d. cherry picking, la definizione di criteri oggettivi di omogeneitàha tradizionalmentepresentato in modopiùaccentuatoprofili di problematicità. Non è infatti un caso che proprio per questo tipo di cessione il legislatore abbia introdotto da alcuni anni una normativa speciale – vale a dire l’art. 7.1, comma 6, della legge 30 aprile 1999, n. 130 (di seguito, per praticità, l’“arti- colo 7.1(6)”) - che pur replicando gli effetti dell’art. 58 tubprescindedalla individuazione in blocco dei crediti ceduti. Una parte della giurisprudenza dimerito, for- se più sensibile a questo tipo di problemati- che, ha ulteriormente elaborato la riflessione mettendo in luce alcuni limiti e aporie del costrutto di partenza. Nelle posizioni più radicali, la critica nega la possibilità stessa di fornire prova della ti- tolarità del credito del cessionario tramite la produzione della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo avviso di cessione ovve- ro di qualsiasi altro atto diverso dal titolo. Nel primo senso deporrebbe la diversa e specifica funzione assolta dall’avviso di cessione nel contesto delle cessioni di crediti in blocco (vale a dire quella di cristallizzare il mo- mento in cui la cessione diventa opponibile ai debitori ceduti e non quella di accertare l’esistenza del relativo negozio giuridico e definirne l’oggetto) (si veda Trib. Benevento, 30 settembre 2022, n. 2131) nonché la circo- stanza che tale “prova” sia precostituita dallo stesso cessionario che ne dovrebbe usufruire (si veda, anche se in tema di dichiarazione 98 B E | B AN K E R S
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