BeBankers

relazione contenente la parte di spiegazione. Pertanto, il CTP potrebbe trovarsi a dover fare i conti con argomenti non pertinenti,ma, soprattutto, con risultati incoerenti, per cui potrebbe essere difficoltoso comprenderne l’origine. I software, già pronti e reperibili sul mercato, infatti, nella maggioranza dei casi chiedono l’inserimento di alcuni dati iniziali e gli eventuali criteri di calcolo da applicare, ma non esplicitano le operazioni e i passaggi eseguiti per raggiungere il risultato. Pertanto, il Consulente di parte, di fronte a un’eventuale non corrispondenza tra quanto sostiene di aver effettuato il CTU e il risulta- to finale, potrebbe incontrare anche più di qualche impedimento nel portare a termine il proprio compito. Diciamo che nella nostra attività, però, la tecnologia è un asset indispensabile, ma si deve saperla gestire. Pare quindi che vi sia un uso improprio della tecnologia in questo ambito. Perché? Le ragioni di questa situazione sonomoltepli- ci. Inoltre, va sottolineato che, fatte salve le dovute eccezioni, nel campodelle consulenze tecniche e legali, la digital transition procede molto a rilento. In proposito, crediamo possa- no svolgere un ruolo determinate questi due aspetti: la dimensione dello studio professio- nale e la mancanza di specializzazione. In Italia, le attività di consulenza tecnica con- tabile sono svolte prevalentemente da Com- mercialisti: circa il 90%degli iscritti aunanota associazione dedicata ai consulenti contabili appartienea tale categoria. Pertanto, prenden- do comeproxydei consulenti tecnici laprofes- sionedei commercialisti, unapossibile ragione di questa situazione è la dimensione contenu- tadegli studi professionali. Lamaggior partedi questi studi è compostadaunnumero ristretto di persone (inferiori a 10), il che si traduce in una limitatadiversitàdi competenze. Pertanto, non è ragionevole aspettarsi che tali studi ab- biano le risorse interne necessarie per gestire adeguatamente la tecnologia. Altro elemento piuttosto complicato. Più volte ci siamo tro- vati di fronte a situazioni in cui il fascicolo cartaceo era già stato ritirato dal Consulente d’Ufficio e, quindi, non era più possibile far- ne una copia. A questo punto, solo il CTU può rendersi disponibile a fornire una copia digitale della documentazione o, in caso di documentazione corposa, acconsentire che un delegato della parte si rechi presso il suo studioper estrarne una copia.Manon sempre c’è apertura in tal senso. Cosa può comportare l’assenza della documentazione per il CTP? Può senza dubbio ridurre la sua capacità critica nei confronti dei conteggi svolti dal CTU, in quanto non è possibile verificare se i dati da lui inseriti siano corretti o meno e se i dati dallo stesso riportati siano completi o parziali. Quali altre difficoltà può incontrare il CTP nello svolgimento della propria attività? Una delle difficoltà maggiori del CTP nello svolgimento del proprio compito sta nel ri- uscire a ricostruire gli eventuali conteggi ri- portati inperizia, soprattutto se non corredati da spiegazioni chiare o allegati che mostrino il procedimento seguito e la fonte dei dati. Inoltre, alcuni Consulenti, per lo svolgimento delle analisi, si avvalgono di software già pre- senti sulmercato, il cui scopodovrebbe essere quello di facilitare le verifiche e lo sviluppo dei ricalcoli. Tuttavia, non sempre è questo l’effetto ottenuto. Infatti, ci sono professio- nisti che, in alcuni casi, non sanno utilizzare correttamente il software o interpretano in maniera errata i risultati ottenuti: scambia- re una differenza positiva per un importo a credito, può, ad esempio, avere conseguen- ze considerevoli sulle conclusioni. Inoltre, a causa dell’elevato gradodi standardizzazione di tali programmi, l’elaborato potrebbe inclu- dere analisi non richieste dal quesito. Ci sono infatti alcuni software che, addirittura, forni- scononon solo i conteggi,ma la vera e propria finanziamento e/o di tutti gli altri prodotti finanziari (e.g., i derivati) che vengono of- ferti dagli Istituti di credito in favore della Clientela, sia privata sia aziendale. Solo per citare qualche esempio, le contestazioni possono riguardare la mancata pattuizione delle condizioni economiche nei contratti, l’applicazione di tassi superiori alla soglia d’usura, la presenza di anatocismo illecito, l’errata quantificazione delle poste dovute e, non per ultima, l’eventuale carenza do- cumentale agli atti di causa, che può avere effetti anche notevoli sulla rideterminazione del saldo di un rapporto. In che modo i Consulenti vengono in possesso della documentazione? Come si sa, per cercare di risolvere il proble- ma della lentezza del sistema giudiziario, la Legge di Stabilità del 2013, entrata in vigore il 30/06/2014, ha introdotto il PCT (Processo Civile Telematico), un servizio che consente di depositare la documentazione inerente alla causa per via telematica. L’accesso a tale por- tale, però, è consentito ai soli difensori delle parti, iscritti all’Albo degli Avvocati italiani, e al CTU, nominato dal Giudice per la reda- zione della perizia tecnica. I rispettivi CTP, nonostante abbiano un ruolo centrale in tale fase, non hanno lo stesso “privilegio”. Inol- tre, teniamo conto che solo dal 30/06/2023, con l’entrata in vigore della Legge Cartabia, la digitalizzazione degli uffici giudiziari ha coinvolto anche quelli del Giudice di Pace, non senza qualche inefficienza. Di fronte a tale scenario, diventa quindi imprescindibile l’intervento dell’Avvocato difensore, che deve provvedere alla trasmis- sione al CTP dell’intera documentazione depositata agli atti da entrambe le parti. Il passaggio sembra facile, ma talvolta non lo è affatto. Può succedere, infatti, che parte della documentazione sia stata comunque depositata in formato cartaceo presso la can- celleria del Tribunale o del Giudice di Pace. In tal caso, reperire la documentazione utile per l’analisi della posizione e la verifica di quanto effettuato dal CTU, può diventare 58 B E | B AN K E R S

RkJQdWJsaXNoZXIy MTUzNjY=