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di quelle relative alla valutazione degli effetti delle scelte gestionali sui diritti umani, sul cambiamento climatico e sull’ambiente, la cui omissione o inosservanza configurerebbe inadempimento ai doveri di corretta gestione cui gli amministratori sono tenuti. Secondo quanto previsto negli artt. 87, com- ma 1, lett. f) , per il concordato in continuità e dall’ art. 64, bis, che per il Piano di ristruttu- razione soggetto adomologazione fa espresso rinvio al citato art. 87, comma 1, il debitore, nel determinare il contenuto del piano di con- cordato, non solo deve indicare i diversi ele- menti dai quali gli organi della procedura ed i creditori possono trarre elementi di valutazio- ne della fattibilità ed affidabilità del pianoma per la prima volta, richiede ove sia prevista la prosecuzione dell’attività d’impresa in forma diretta, l’analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicu- rezza sul lavoro e di tutela dell’ambiente, art. 82, comma 1, lett. f. Con questa previsione, non solo è avvenuto il riconoscimento espresso di interessi diversi rispetto all’interesse dei creditori al soddisfa- cimento dei crediti di cui questi sono porta- tori ma è stato specificamente prescritto il percorso attraverso il quale questi nuovi inte- ressi possono essere rispettati ed attuati. Tali interessi efinalità debbono infatti essere “spe- sati” nel piano con analitica individuazione dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e di tutela dell’ambiente, obiettivi ai quali, entro limiti di ragionevole sostenibilità, può essere anche aggiunto quello di preservare i posti di lavoro nella misura possibile, come previsto dall’art. 84, comma 2 nel determinare le fi- nalità del concordato in continuità. Con l’ingresso dei nuovi obblighi volti a re- alizzare la sostenibilità sociale e ambientale dell’impresa, nuovi e significativi oneri po- tranno gravare sui creditori. Irragionevole risulterebbe un’ulteriore trasla- zione degli oneri connessi al rispetto e all’at- tuazione di doveri di sostenibilità sociale e ambientale sui creditori chirografari. Se così fosse si configurerebbero profili di possibile violazione del principio di uguaglianza nel concorso dei creditori e di violazione degli art. 9 e 41 della Costituzione, così come mo- dificati dalla legge costituzionale del 11 Feb- braio 2022 numero 1, che hanno introdotto la tutela dell’ambiente, della biodiversità degli ecosistemi anche nell’interesse delle future generazioni, i cui costi, anche per il principio di solidarietà di cui all’art. 2 della Costituzio- ne non possono ricadere esclusivamente sui creditori chirografari. Gli oneri conseguenti alla previsione di misu- re volte al rispetto della sostenibilità sociale e ambientale non potranno che essere addos- sate anche ai crediti che risultano assistiti da una causa di prelazione, ad eccezione dei crediti di lavoro, cui è riconosciuto una tutela assoluta ed inderogabile. La nuova articola- zione degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza consente, almeno per quanto concerne il valore eccedente quello di liquidazione, di incidere sul trattamento dei creditori prelatizi, come pure sulla graduazio- ne, in attuazione e nel rispetto dei principi la relative priority rule . Questo potrebbe consentire, di addossare anche ai creditori prelatizi e privilegiati gli oneri conseguenti all’attuazione della soste- nibilità sociale ed ambientale, sulla base della considerazione che il rispetto e l’attuazione di questi principi costituisce una nuova in- derogabile regola dell’iniziativa economica e dell’esercizio dell’impresa, che si accompa- gna anche alla fase dell’esercizio dell’impresa nella fase di crisi, di cui la regolazione della crisi e dell’insolvenza è parte imprescindibile. Anche laddove la soluzione all’insolvenza si realizzi esclusivamente attraverso la liqui- dazione, tali oneri potrebbero comunque essere addossati a tutti i creditori compresi i creditori prelatizi e privilegiati, se fossero trattati al pari delle spese di procedura, per le quali devono concorrere secondo regole di proporzionalità anche i creditori prelatizi, intendendo gli oneri per lemisure ESG, quale oneri che comunque si accompagnano anche a quel segmento di attività economica con- sistente nella liquidazione dei beni a favore di tutti i creditori non solo chirografari ma anche prelatizi e privilegiati. Nella liquidazione si realizza infatti la desti- nazione di beni e di valori dell’impresa nel mercato, affinché da questi siano tratte nuove utilità mediante il riutilizzo o in qualsiasi al- tra forma. Si tratta, quindi, sempre di un’atti- vità di gestione e di sfruttamento economico e produttivo, suscettibile di essere onerato anch’essodegli obblighi di sostenibilità socia- le e ambientale, secondo i criteri ESG. 96 B E | B AN K E R S
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