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C ome si fa adaccertare ingiudizio la legittimitàdi uncessionariodi un credito ad agire nei confronti di un debitore? Negli ultimi tem- pi la giurisprudenza di merito ha dimostrato una certa vivacità di pensiero nell’affrontare alcuni aspetti connessi al tema della legitti- mazione processuale attiva dei cessionari di crediti nel contesto di operazioni di cessioni in blocco ex art. 58 tub (anche nell’ambito di processi di cartolarizzazione). Talvolta le sue posizioni sono risultate disallineate rispetto all’orientamento consolidato della UNA BREVE RICOGNIZIONE GIURISPRUDENZIALE IN MATERIA DI LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE DEI CESSIONARI DI CREDITI di Norman Pepe e Fabrizio Occhipinti Corte di Cassazione in materia, tradendo un certo sospetto dei giudici nei confronti dello strumento. L’impostazione seguita dalla giurisprudenza di legittimità sul punto è nota agli addetti ai lavori e si è recentemente arricchita di un’ulteriore conferma. In poche parole, stando alla Suprema Corte, ai fini della di- mostrazione della titolarità in capo al ces- sionario del credito azionato è sufficiente la produzione in giudizio della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo avviso di LEGAL #titolaritàdelcredito Norman Pepe e FabrizioOcchipinti, rispettivamente Presidente e Partner della law firm iLS Cessioni in blocco: necessaria maggiore certezza per identificare i crediti in giudizio B E | B AN K E R S 97

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