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Il tribunale ha respinto le obiezioni delle banche, che consideravano eccessivamente onerosa questa richiesta, sottolineando come si tratti di un’ «attività non eccessivamente onerosa e defatigante» , che consentirebbe di verificare l’attendibilità dei bilanci depo- sitati e l’esistenza di esposizioni erariali si- gnificative. La logica è quella di contrastare una prassi diffusa tra le imprese in difficoltà: l’autofinanziamento attraverso il mancato pagamento dei debiti fiscali, considerato dal tribunale una “massima di comune esperien- za” nel settore della crisi d’impresa. Verso controlli più stringenti? La direzione indicata dai giudici potrebbe spingere le banche verso strumenti di analisi più sofisticati. Se già il certificato dei debiti tributari rappresenta un passo avanti, non sa- rebbe forse utile estendere la richiesta anche a una copia dellaCentrale Rischi dell’impresa richiedente? Attualmente le banche hanno accesso solo al cd. flusso di ritorno della Centrale Rischi, che fornisce informazioni limitate rispetto al quadro completo disponibile al soggetto interessato. Una documentazione più ampia, magari rielaborata attraverso software spe- cializzati come quelli offerti da piattaforme dedicate all’analisi della Centrale Rischi, po- trebbe offrire una visione più accurata della situazione finanziaria dell’impresa. E perché no, addirittura, chiedere all’impresa di con- segnare l’esito del nuovo test circa la risana- bilità della stessa (art. 5-bis, comma 2, Ccii)? Questa evoluzione degli strumenti istrutto- ri rappresenterebbe un naturale completa- mento del percorso tracciato dal tribunale napoletano, fornendo alle banche elementi ancora più solidi per valutare ex ante la so- stenibilità del finanziamento e andare esenti da sanzioni. Ma è proprio sul tema delle sanzioni che la giurisprudenza va in ordine sparso in caso di concessione abusiva di credito. La tesi della nullità Secondo quest’orientamento, la violazione degli obblighi di valutazione comporterebbe la nullità del contratto di finanziamento per illiceità della causa e contrarietà all’ordine pubblico economico. È la linea seguita dal- le sentenze napoletane, che considerano il contratto nullo ab origine per violazione di norme imperative. La responsabilità risarcitoria Un secondo filone giurisprudenziale privi- legia il rimedio del risarcimento del danno, configurando la concessione abusiva come un illecito, che causa un aggravamento del dissesto dell’impresa finanziata, senza però inficiare la validità del contratto. La violazione dell’ordine pubblico Una terza tesi, più radicale, considera i finan- ziamenti concessi a imprese in stato di deco- zione come contrari al buon costume, con la conseguenza che la banca non potrebbe richiedere nemmeno la restituzione del capi- tale, ai sensi dell’art. 2035 del Codice civile. Le implicazioni pratiche Quest’incertezza giurisprudenziale ha riper- cussioni concrete significative. Nel caso della nullità, la banca perde il diritto di credito, ma potrebbe teoricamente richiedere la ripetizio- ne dell’indebito. Con la responsabilità risar- citoria, il credito resta valido, ma può essere compensato con il danno causato all’impre- sa (la cui prova è a carico di quest’ultima). Nell’ipotesi più severa, la banca perde sia il credito, sia la possibilità di recuperare il capitale erogato. Questa molteplicità di orientamenti crea un quadro d’incertezza, che complica la pianifi- cazione delle strategie bancarie e la gestione dei contenziosi. Le banche si trovano così a dover operare in un contesto normativo in evoluzione, dove le conseguenze di una valutazione inadeguata del merito creditizio possono variare drasticamente a seconda dell’interpretazione giudiziale prevalente. Il ripensamento dell’istruttoria bancaria I recenti orientamenti giurisprudenziali rap- presentano un’occasione preziosa per un ripensamento complessivo dell’istruttoria bancaria. Come sostenevano i giusrealisti americani, a partire da Oliver Wendell Hol- mes Jr., il diritto non è altro che la capacità di predire cosa diranno i tribunali e i nostri tribunali stanno inviando un messaggio ine- quivocabile: l’era dei controlli superficiali sui finanziamenti garantiti è definitivamente tramontata. Le banche che sapranno adeguarsi rapida- mente a questi nuovi standard, implemen- tando procedure istruttorie più rigorose e complete, saranno quelle meglio posizio- nate per navigare in questo nuovo scenario normativo. Al contrario, chi continuerà ad affidarsi alla garanzia pubblica come unico presidio rischia di trovarsi esposto a conse- guenze sempre più severe. La lezione è chiara: in un sistema che utilizza risorse pubbliche per sostenere l’economia, la responsabilità degli intermediari finan- ziari non può che essere proporzionalmente maggiore. I giudici lo hanno già detto e pare che, questa volta, la politica stia ascoltando. Mentre sto scrivendo, www.bebankers.it ha dato la notizia che il Governo sta lavorando per imporre controlli più rigidi per i finanzia- menti garantiti. In questo caso, pare che non saranno i giudici a fare il diritto, ma ci pen- serà direttamente la politica. Non ci resta che stare a guardare, mentre le banche dovranno capire cosa fare nel frattempo. B E | B AN K E R S 53

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