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A questo punto la questione si sovrappone, quanto meno parzialmente, con l’acceso dibattito in corso in merito alla disciplina fiscale da applicare agli acquisti e alle di- smissioni di attivi immobiliari da parte delle società ex art. 7.2, che, come noto, al mo- mento soggiacciono alle ordinarie regole impositive ai fini dell’IVA e delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Senza poter- ci, in questa sede, addentrare nei dettagli di questo dibattito, basti, ad esempio, segnalare la proposta presentata da Assoimmobiliare nell’edizione dei suoi “Quaderni” del mag- gio di quest’anno, di estendere alle società di cartolarizzazione immobiliare che abbiano conferito a una SGR autorizzata i compiti di gestione e amministrazione del patrimonio immobiliare cartolarizzato ai sensi dell’art. 7.1, co. 8, della L. 130/99, le agevolazioni già riconosciute a favore degli OICR immobiliari in tema di applicazione delle imposte ipoteca- rie e catastali inmisura ridotta dellametà per i trasferimenti di beni immobili strumentali. La logica di questa proposta è quella di uni- formare il trattamento fiscale applicabile alle operazioni immobiliari realizzate dalle SGR per conto dei loro investitori, a prescindere dalle strutture d’investimento (fondo/Sicav vs. cartolarizzazione immobiliare) di volta in volta impiegate. L’iniziativa si segnala an- che sotto un diverso profilo, vale a dire per essere espressione di una raggiuntamaturità culturale dei gestori di fondi immobiliari ita- liani che, dopo aver per lungo tempo osteg- giato la cartolarizzazione immobiliare come una forma di “concorrenza sleale”, hanno finalmente compreso che essa rappresenta uno strumento ulteriore a loro disposizione. Passaggio, questo, che potrebbe segnare il momento tanto attesod’istituzionalizzazione del mercato delle cartolarizzazioni immobi- liari a più di un lustro dalla loro introduzione nell’ordinamento giuridico. Di più ampio respiro appare poi l’ulteriore proposta di legge presentata qualche mese fa che, considerando la cartolarizzazione im- mobiliare, se tranchata, un valido strumento di finanza immobiliare alternativo al finan- ziamento ipotecario bancario tradizionale, prevedeva che, al ricorrere di certe condi- zioni, sia il trasferimento dell’immobile alla società veicolo a costituzione del collateral del finanziamento delle note senior e mez- zanine, sia la sua successiva retrocessione al prenditore originario (vale a dire al gruppo titolare della tranche junior) una volta rim- borsate le predette note, beneficiasserodi una tassazione agevolata in misura fissa. In tema d’innovazioni nel settore delle car- tolarizzazioni immobiliari, di grande interes- se appare la recente tendenza a impiegare veicoli di cartolarizzazione immobiliare ex art. 7.2 della L. 130/99 come vere e proprie “reoco”, vale a dire società immobiliari che sostengonomediante partecipazione all’asta il processo di recupero dei crediti oggetto di separata cartolarizzazione per così dire or- dinaria. Fino a qui nulla di che, si potrebbe dire. L’aspetto che assume rilievo nell’ambi- to di alcune recenti operazioni riguarda la circostanza che i titoli emessi dalla SPV di cartolarizzazione immobiliare vengono sot- toscritti dalla stessa SPV di cartolarizzazione di crediti, nel tentativo di ricreare, per quanto possibile, il paradigma del rapporto tra SPVdi cartolarizzazione ordinaria e “società veicolo di appoggio” ex art. 7.1 della L. 130/99. Non a caso, la necessità d’impiegare questa nuova configurazione nasce, di solito, dall’esigenza di supplire all’impossibilità di fare ricorso a una società veicolo di appoggio, essendo i crediti cartolarizzati stati acquistati dal vei- colo sul mercato secondario e non già sul primario. Sempre nel solco delle novità, a cavallo tra cartolarizzazione e aspetti immobiliari, si segnala infine la possibilità - attualmente allo studio di alcuni operatori - che, nel con- testo di una “scissione per scorporo” ai sensi dell’art. 2506.10 c.c. di recente introduzio- ne, una società veicolo di appoggio titolare di un immobile in ipotesi non-trasferibile proceda al conferimento di quest’ultimo a favore di una società ordinaria quale benefi- ciaria, ricevendo, in contropartita, le relative quote, che potranno quindi essere successi- vamente cedute sul mercato. La soluzione in questione appare rispondere a legittime istanze del mercato di approntare, per i casi in cui si pongano problemi di trasferibilità dell’immobile, uno schema che ne permetta comunque la dismissione degli asset immo- biliari della reoco in tempi compatibili con quelli di chiusura dell’operazione di cartola- rizzazione, in coerenza con l’oggetto sociale tipico e vincolato di questo tipo di veicolo societario. A conclusione di questo breve excursus , constatiamo con soddisfazione come, per la sua flessibilità, lo strumento della carto- larizzazione continui a dimostrarsi al passo con i tempi e le istanze di finanziamento da parte delle PMI, soprattutto in un momento congiunturale come quello attuale in cui la contrazione del mercato del credito istitu- zionale pone la necessità d’individuare ca- nali alternativi di finanziamento per le PMI che siano rodati e sicuri, anche in un’ottica di compliance . 72 B E | B AN K E R S

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