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Il nuovo meccanismo appare comun- que sfidanteperAMCOeper i servicer considerandoche lamaggioreefficien- zadei privati (AMCOe servicer) dovrà quantomeno compensare il ricorso a unadoppia intermediazione - inprece- denza il comuneaffidavadirettamente l’incarico a chi desiderava – e AMCO, in particolare, dovrà svolgere attività non indifferenti per il monitoraggio, la regia del nuovo sistema oltre che scegliere con procedure appropriate i servicer incaricati dei servizi di ri- scossione.Occorre tenerepresenteche l’affidamento ad AMCO cessa e non sarà rinnovato se, al termine del pe- riodo di affidamento la percentuale di smaltimentodei residui attivi nonsarà migliorata di almeno il 3 per cento. La vera sfida del nuovo modello riguarda l’efficienza complessiva della filiera, non la presunta doppia intermediazione. In passa- to il Comune poteva affidare direttamente il servizio a concessionari o operatori specia- lizzati, talvolta senza gara o comunque in un contesto competitivo meno esteso di quello chemi aspetto oggi per gli enti meno virtuosi, obbligati a esternalizzare. Inoltre, nel caso in cui non ci sia migliora- mento, l’affidamento ad AMCO cessa. La normativa prevede infatti meccanismi di ve- rifica dei risultati conseguiti e presuppone un miglioramento misurabile della capacità di smaltimento dei residui attivi. Considerando che gran parte dei crediti conferiti saranno presumibilmente quelli più complessi emeno recuperabili, la capacità di dimostrare incre- menti effettivi di performance rappresenterà il principale banco di prova dell’intero im- pianto normativo. E, se funziona e produce risultati, certamente ci saranno impatti per le finanze pubbliche. Per gli enti locali appare d’interesse anche quanto ha recentemente previ- sto il decreto attuativo della riforma delleentratedegli enti territoriali (arti- colo 6del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147) che allarga anche alle Regioni, così come avviene per i Comuni, la facoltà di potersi affidare a terzi per gestire le proprie entrate e/o per il recupero delle sommeevase.Anchequestanuo- va norma va nella giusta direzione di promuovere una maggiore efficienza nelle attività di riscossione della PA? La riforma si inserisce inoltre in un disegno più ampiodi apertura del sistema della riscos- sione al contributo di operatori specializzati. Le recenti evoluzioni normative inmateria di crediti erariali avevano già introdotto il prin- cipio del discarico automatico dei carichi non riscossi e la possibilità, per gli enti creditori, di procedere a nuovi affidamenti mediante procedure ad evidenza pubblica. L’obiettivo di fondo appare chiaro: dotare la Pubblica Amministrazione di modelli organizzativi più flessibili e industrializzati per affrontare unmagazzino di crediti che continua aman- tenere dimensioni estremamente rilevanti. Nella stessa direzione si colloca il recente D.Lgs. 147/2026 sulla riforma delle entrate degli enti territoriali. Il decreto, entrato in vigore il 12 agosto 2026, amplia gli strumenti a disposizione di Regioni ed enti locali per la gestione delle proprie entrate, rafforza gli istituti di compliance preventiva, incentiva la digitalizzazione dei processi di riscossione e conferma la possibilità di ricorrere a soggetti specializzati per migliorare l’efficacia delle attività di accertamento e recupero. Si tratta di un orientamento coerente con la progressi- va esternalizzazione delle attività a maggior contenuto specialistico già osservata in altri comparti della gestione del credito pubblico. Le novità intervenute nelle ultime settimane sembrano confermare tale impostazione. Il dibattito si sta progressivamente spostando dalla definizione dei principi generali alla concreta applicazione della riforma. Le pri- me note operative pubblicate dopo l’entrata in vigore del D.L. 144/2026 si concentrano infatti sulle modalità di calcolo del tasso di smaltimento dei residui attivi e sugli effetti pratici derivanti dal superamento della soglia del 35%, segnale del fatto che il mercato e gli enti locali stanno iniziando a confrontarsi con gli aspetti operativi del nuovo sistema. Rimangono tuttavia aperti diversi profili at- tuativi che richiederanno ulteriori chiarimen- ti ministeriali e che potranno essere oggetto di affinamenti in sede di conversione del decreto-legge. In definitiva, il punto centrale è comprende- re se il nuovo impianto riuscirà a generare un cambiamento strutturale oppure se si limiterà a redistribuire le responsabilità tra soggetti diversi. Le principali scelte di policy appaiono ormai definite; resta però da veri- ficare se il modello AMCO-servicer e, più in generale, la maggiore apertura agli operatori specializzati consentiranno di ottenere un incremento misurabile dei tassi di recupero e di affrontare in maniera strutturale il tema dello stock di crediti accumulati negli anni. Il successo della riforma sarà valutato non sulla base dell’assetto organizzativo adottato, ma sulla capacità di produrre risultati concreti e sostenibili nel tempo. Come ho già detto, resto ottimista e fiducioso di questa collabo- razione pubblico-privato. B E | B AN K E R S 53
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