Be Bankers
Per questo motivo, l’impatto della direttiva europea sarà probabilmentemeno traumati- co rispetto ad altri ordinamenti. Più che una rivoluzione, si profila una fase di affinamento e integrazione del quadro esistente. La più importante novità di questaDirettiva è però il pre-pack europeo . Questa figura giu- ridica potrebbe essere destinata a cambiare concretamente il mercato. Il cosiddetto pre-pack proceeding, avrà lo scopo di evitare la distruzione di valore che spesso accompagna procedure lunghe e pubbliche. La procedura è, infatti, destinata a consentire la preparazione della vendita dell’azienda prima dell’apertura formale dell’insolvenza e la sua esecuzione imme- diatamente dopo l’avvio della liquidazione. Nel sistema italiano già esistono strumenti che perseguono finalità analoghe: (i) la com- posizione negoziata (artt. 12 e ss. CCII); (ii) il concordato preventivo in continuità; (iii) gli accordi di ristrutturazione; (iv) i trasferimen- ti d’azienda nell’ambito della liquidazione giudiziale. Tuttavia, manca ancora un vero istituto normativamente assimilabile al mo- dello europeo. Per molti operatori del restructuring questa rappresenta la novità più significativa della direttiva, soprattutto nei settori caratterizzati da elevata presenza di investitori specializza- ti, fondi distressed e piattaforme di gestione UTP e NPL. Infatti, il pre-pack proceeding potrebbe permettere, ad esempio, agli inve- stitori che già oggi si interessano alle imprese classificate in Stage 3 dalle banche (principal- mente FIA), di avere un’ulteriore possibilità di valutazione del rilanciodell’impresamede- sima, collaborando, a questo punto, non solo con la banca cedente ma anche direttamen- te con la procedura per raggiungere quanto prima l’obiettivo del rilancio senza perdere valore e posti di lavoro. Un altro capitolo centrale di questa nuova Di- rettiva riguarda i doveri degli amministrato- ri , ed anche in questo caso l’Italia è già avanti. La direttiva richiede che il management si attivi tempestivamente quando emerge uno stato di insolvenza, evitando ritardi in grado di aggravare il dissesto e ridurre il valore re- cuperabile dai creditori. In realtà il legislatore italiano aveva anticipato questa impostazione già con l’art. 2086 c.c. (che, specialmente dal 2019 in poi, impone all’imprenditore l’obbligo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili ade- guati per rilevare tempestivamente la crisi e preservare la continuità aziendale), gli artt. 3 e 4CCII (sull’adeguatezza dellemisure e degli assetti in funzione della rilevazione tempesti- va della crisi d’impresa e sulla buona fede e correttezza nelle trattative di una CNC), e più in generale sulla disciplina degli assetti orga- nizzativi, amministrativi e contabili adeguati. B E | B AN K E R S 57
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