Con un provvedimento del 9 ottobre 2025, il Tribunale di Milano ha offerto un chiarimento rilevante in materia di crisi d’impresa, affrontando il tema della prededuzione e della sua possibile estensione ai crediti maturati durante la composizione negoziata. Si tratta di una questione che da tempo divide dottrina e giurisprudenza, incentrata sul diritto di alcuni creditori a essere soddisfatti con priorità rispetto agli altri, principio che normalmente si applica soltanto nelle procedure concorsuali «in senso stretto».
Come riportato da Il Sole 24 Ore, il caso nasce dal ricorso di una società parte di un contratto di affitto di ramo d’azienda, la quale aveva richiesto che i canoni e gli oneri maturati durante il periodo di composizione negoziata fossero riconosciuti come crediti prededucibili. L’argomentazione si fondava sull’idea di una continuità sostanziale tra la fase negoziale e la successiva apertura della liquidazione giudiziale, che avrebbe giustificato l’estensione del beneficio anche ai crediti sorti prima dell’avvio formale della procedura concorsuale.
Il collegio milanese ha tuttavia respinto l’istanza, precisando che la composizione negoziata della crisi non può essere assimilata a una procedura concorsuale, poiché conserva una natura prevalentemente privatistica e negoziale. Di conseguenza, in tale ambito non maturano crediti prededucibili, se non quelli espressamente previsti dall’articolo 22, comma 1, del Codice della crisi d’impresa. Il Tribunale ha inoltre escluso la possibilità di applicare in via analogica la disciplina della prededuzione, ribadendo che l’intervento dei giudici non può supplire alle eventuali lacune del legislatore.
Al tempo stesso, la decisione riconosce la razionalità della scelta normativa, che mira a bilanciare il diritto di proprietà del creditore con l’interesse generale alla continuità aziendale e alla tutela dei livelli occupazionali, in conformità con l’articolo 42 della Costituzione. In questa prospettiva, la pronuncia del Tribunale di Milano si inserisce in un orientamento giurisprudenziale coerente nel limitare l’estensione dei privilegi ai percorsi stragiudiziali di risanamento, riaffermando che fino all’apertura di una procedura concorsuale vera e propria il patrimonio del debitore resta regolato dalle ordinarie norme civilistiche, senza riconoscere alcuna priorità ai crediti sorti nel corso della fase negoziale.
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