Banche Venete, la Cassazione fa chiarezza: Intesa Sanpaolo fuori dalle cause anteriori alla cessione

Una serie di pronunce esclude il gruppo creditizio dal contenzioso legato a rapporti bancari già estinti prima del salvataggio del 2017

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Corte-Suprema-Cassazione-Roma

Con una serie di pronunce depositate il 12 giugno 2025, la Cassazione mette un punto fermo su uno dei nodi più controversi legati al salvataggio delle banche venete: il perimetro delle responsabilità trasferite a Intesa Sanpaolo. Secondo quanto riporta Radiocor, la Prima sezione civile della Corte, attraverso le sentenze n. 15670 e seguenti, ha stabilito che Intesa non è responsabile delle liti pendenti al 26 giugno 2017 — data del contratto di cessione di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza — se queste riguardano rapporti bancari già estinti prima della liquidazione coatta amministrativa.

In sostanza, quei contenziosi rientrano nel cosiddetto «contenzioso escluso», e non possono quindi essere fatti ricadere su Intesa Sanpaolo.

La decisione della Cassazione conferma l’interpretazione già data dalla Corte d’appello di Torino, che aveva sottolineato come il decreto-legge n. 99 del 2017, poi convertito nella legge 121 dello stesso anno, avesse lasciato alle parti contrattuali ampio margine per definire cosa effettivamente venisse ceduto. Il vero spartiacque interpretativo, secondo la Suprema Corte, è l’espressione «rapporti inerenti e funzionali all’esercizio dell’impresa bancaria», che va letta non in senso generico, ma limitatamente a quegli elementi strettamente necessari alla prosecuzione dell’attività da parte della banca cessionaria.

La Cassazione ribadisce così che la sola esistenza di un contenzioso al momento della cessione non è sufficiente a farlo rientrare nell’operazione. Anche il fatto che Intesa Sanpaolo abbia beneficiato di aiuti statali in occasione dell’acquisizione non rappresenta, secondo i giudici, una motivazione valida per attribuirle responsabilità su contenziosi pregressi. «Trattasi, invero, di un argomento chiaramente suggestivo», si legge nella sentenza, «destinato a cadere, tuttavia, di fronte alla constatazione che l’ambito della cessione deve essere desunto dal contratto».

Il verdetto segna anche una presa di distanza netta da precedenti decisioni della stessa Corte, in particolare dalle sentenze n. 17834 del 2023 e n. 2785 del 2025, che avevano offerto interpretazioni differenti sul tema. Con queste nuove pronunce, si chiarisce dunque che Intesa Sanpaolo non ha assunto la titolarità né processuale né sostanziale delle vecchie controversie riferite a rapporti ormai chiusi al momento del passaggio.