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Cassazione: finanziamenti facili ad impresa insolvente integrano gli estremi di una prestazione contraria al buon costume

L’ordinanza della Corte Suprema, nell’esaminare la vicenda di un’impresa finanziata quando già praticamente insolvente, ha stabilito la nullità del contratto e che le somme oggetto dei finanziamenti non sono ripetibili

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I crediti accordati da una banca ad un’impresa insolvente, in violazione dei criteri di sana e prudente gestione, possono comportare la nullità del contratto di finanziamento con l’ulteriore conseguenza che quei crediti non sono rimborsabili. Il motivo: integrano la fattispecie di una prestazione contraria al buon costume (art. 2035 del codice civile).

Per la seconda volta in pochi giorni la magistratura (vedi «Be Bankers» dell’8 aprile) è intervenuta sui crediti concessi con troppa leggerezza da una banca ad un’impresa giunta ormai al capolinea e per i quali lo stesso istituto di credito aveva chiesto l’insinuazione al passivo nella successiva procedura fallimentare.

Sulla vicenda «Il Sole 24 Ore» riferisce di un’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 7134, pubblicata lo scorso 24 marzo) che ha preso in esame due finanziamenti concessi dalla banca come sostegno alla liquidità di quell’azienda.

Uno dei prestiti, assistito da garanzia pubblica, è stato utilizzato per assorbire la precedente esposizione debitoria nei confronti dello stesso istituto di credito. Quando quel finanziamento venne accordato — hanno accertato i magistrati — l’azienda era ormai giunta in prossimità dell’insolvenza e aveva già un’esposizione rilevante, anche nei confronti dell’Erario.

Un contratto di finanziamento che comporta un aggravamento del dissesto aziendale — hanno stabilito — configura la sua nullità, con l’ulteriore conseguenza che le somme pagate non sono ripetibili perché erogate in violazione delle norme di buon costume.

Queste ultime — ha interpretato la Cassazione — non si esauriscono nel mancato rispetto della morale sessuale o della decenza, ma includono anche le condotte contrarie alle regole di correttezza che informano le relazioni commerciali.

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