La questione dell’accesso alla documentazione bancaria continua a rappresentare uno dei terreni più battuti del contenzioso tra clienti e intermediari. In particolare, negli ultimi anni s’è assistito a un progressivo ampliamento, in sede di merito, dell’ambito applicativo dell’art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB), spesso interpretato come fondamento di un diritto generalizzato del cliente a ottenere qualsiasi documento afferente al rapporto, anche a distanza di molti anni dalla sua instaurazione.
L’ordinanza n. 251 del 5 gennaio 2026 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione interviene in modo netto su questo punto, riportando l’interpretazione della norma entro confini più rigorosi e sistematicamente coerenti.
La Cassazione ha distinto tra operazioni bancarie e documento contrattuale. L’art. 119 TUB tutela l’accesso ai dati contabili, non la reiterata consegna del contratto.
La vicenda
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto da una cliente nei confronti di Banca Popolare di Ragusa, volto a ottenere la consegna della documentazione contrattuale relativa a un rapporto bancario risalente al 1998.
La banca aveva proposto opposizione, sostenendo che non sussistesse un obbligo di consegna del contratto oltre il termine previsto dall’art. 119 TUB, soprattutto in presenza di contratti successivi già regolarmente consegnati.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Catania avevano respinto le difese dell’istituto, ritenendo che l’obbligo di consegna del contratto permanesse fino al decorso del termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, individuato in dieci anni dalla chiusura del rapporto.
Consegna sì o no?
Il cuore della controversia riguarda la latitudine oggettiva dell’art. 119, comma 4, TUB.
La norma riconosce al cliente il diritto di ottenere copia della documentazione inerente alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La questione era stabilire se tale previsione potesse essere estesa anche al contratto bancario in quanto tale. La Corte di Cassazione ha affrontato il tema con un’analisi che combina interpretazione letterale, sistematica e funzionale.
Operazioni bancarie e contratto: distinzione decisiva
Secondo la Suprema Corte, la documentazione contrattuale non rientra nel concetto di “singole operazioni” cui fa riferimento l’art. 119 TUB. Le operazioni bancarie sono le attività esecutive svolte dall’intermediario nell’ambito del rapporto, mentre il contratto ne rappresenta l’atto costitutivo e regolatorio. Questa distinzione emerge con chiarezza anche dall’art. 117 TUB, che disciplina la forma e il contenuto dei contratti bancari e distingue espressamente tra il contratto e le operazioni eseguite in sua attuazione. Sembra che la Corte abbia voluto arginare una prassi giurisprudenziale, che aveva finito per sovrapporre due piani normativi distinti, utilizzando l’art. 119 come strumento surrogatorio per ottenere documenti contrattuali ormai risalenti nel tempo.
Il limite decennale
Un ulteriore argomento valorizzato dalla Cassazione riguarda la corrispondenza tra il termine decennale previsto dall’art. 119 TUB e l’obbligo civilistico di conservazione delle scritture contabili ex art. 2220 cod. civ. Il diritto del cliente di ottenere documentazione sulle operazioni degli ultimi dieci anni trova giustificazione proprio nel fatto che, oltre tale arco temporale, viene meno l’obbligo di conservazione della documentazione contabile. Il contratto bancario, invece, non è una scrittura contabile destinata a documentare singole operazioni, ma un documento negoziale la cui funzione è diversa e autonoma.
La consegna del contratto
La Corte chiarisce che il diritto del cliente a ottenere il contratto discende dall’art. 117, comma 1, TUB, il quale impone che un esemplare del contratto sia consegnato al cliente al momento della stipula. Tuttavia, la norma non prevede un obbligo permanente della banca di rilasciare ulteriori copie del contratto già consegnato. In altre parole, secondo la Corte, una volta adempiuto l’obbligo di consegna, il diritto del cliente si esaurisce. Diversa è, invece, l’ipotesi in cui la consegna iniziale non sia mai avvenuta. In tal caso, il cliente conserva il diritto di ottenere il contratto, anche in via giudiziale, nel rispetto del termine di prescrizione ordinaria decennale che decorre dal momento della conclusione del negozio.
Le discipline speciali e i loro limiti
La Cassazione ha preso in esame anche alcune discipline speciali, come quelle in materia di servizi di pagamento o di contratti conclusi a distanza, che riconoscono al consumatore il diritto di accedere in ogni momento alle condizioni contrattuali. Tali previsioni, tuttavia, vengono qualificate come eccezioni settoriali, legate a specifiche esigenze di tutela e a particolari modalità di conclusione del contratto e, pertanto, esse non possono essere utilizzate per estendere in via analogica l’ambito applicativo dell’art. 119 TUB.
L’esito del giudizio
Pur censurando l’impostazione della Corte d’Appello catanese sul piano teorico, la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca per difetto di specificità delle censure. In particolare, l’istituto non aveva adeguatamente chiarito se avesse già provveduto alla consegna del contratto al momento della stipula. L’indirizzo nomofilattico, tuttavia, emerge con chiarezza ed è destinato a orientare la giurisprudenza di merito.
Le ricadute pratiche
La pronuncia avrà un impatto rilevante sul contenzioso bancario. Da un lato, limiterà probabilmente l’utilizzo dell’art. 119 TUB come strumento esplorativo generalizzato. Dall’altro, riafferma la necessità per la banca dio provare la consegna originaria del contratto. È prevedibile che questa decisione contribuirà a ridurre il numero di ricorsi volti a ottenere documentazione contrattuale risalente, riequilibrando il rapporto tra esigenze di trasparenza e certezza dei rapporti giuridici.
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