Concordato preventivo, basta il sì di una sola classe per l’omologazione

Il Tribunale di Brindisi chiarisce il ruolo dei creditori “interessati” nella ristrutturazione trasversale secondo l’articolo 112 del Codice della crisi

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Il concordato preventivo in continuità aziendale può essere omologato anche senza il voto favorevole della maggioranza delle classi di creditori, se almeno una classe «interessata» esprime parere positivo, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore di ieri. Lo ha stabilito il Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 72 del 7 luglio 2025, omologando un piano approvato da quattro classi su quindici grazie al voto decisivo della cosiddetta golden class, ovvero una classe di creditori che sarebbe stata almeno parzialmente soddisfatta rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

Non è necessario che votino anche i creditori «maltrattati», cioè quelli destinati a un trattamento peggiore rispetto a quanto avrebbero ricevuto applicando la regola della priorità assoluta. L’unica eccezione riguarda le agenzie fiscali o gli enti previdenziali, il cui voto conta solo se espresso positivamente e non in conseguenza di conversioni derivanti dall’omologazione forzata (cram down).

Il decreto legislativo 136/2024 aveva introdotto la possibilità di omologazione «in mancanza» della maggioranza delle classi, ma senza chiarire quale dovesse essere il criterio per individuare la golden class. Il Tribunale di Brindisi ha ricondotto la soluzione al considerando n. 54 della direttiva UE 1023/2019, secondo cui il piano può essere omologato da almeno una classe di creditori «interessati» oppure – se previsto dal diritto nazionale – da creditori «pregiudicati».

L’Italia ha scelto il modello della classe interessata, attribuendo a questa un potere decisivo e lasciando fuori i creditori maltrattati, semplificando così le procedure di ristrutturazione e rendendo più rapida la continuità aziendale.

La sentenza di Brindisi rappresenta un punto di svolta per i concordati preventivi, confermando che l’omologazione può avvenire senza la maggioranza delle classi e chiarendo il ruolo della golden class. Per le imprese in crisi significa maggiore rapidità e certezza, mentre i creditori devono valutare la propria posizione nella graduazione dei pagamenti.

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