Il decreto di esdebitazione del debitore incapiente è soggetto all’imposta di registro in misura fissa. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 10, pubblicata il 14 ottobre 2026, come riferito da Italia Oggi.
La pronuncia riguarda il provvedimento previsto dall’articolo 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che consente alla persona fisica meritevole, priva di utilità da destinare ai creditori, di ottenere la liberazione dai debiti residui una sola volta.
Secondo l’Agenzia, il decreto rende inesigibili nei confronti del debitore i crediti rimasti insoddisfatti, senza estinguere i rapporti obbligatori. Restano quindi ferme le pretese dei creditori nei confronti di coobbligati, fideiussori e soggetti obbligati in via di regresso, così come la possibilità di far valere eventuali attività sopravvenute.
Per individuare l’imposta applicabile, l’Amministrazione finanziaria richiama l’articolo 37 del Testo unico dell’imposta di registro (TUR), che disciplina la registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria in materia civile, e l’articolo 8 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986.
La lettera c) dell’articolo 8 prevede un’imposta proporzionale dell’1% per gli atti di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. La lettera d), invece, stabilisce l’imposta fissa per i provvedimenti che non dispongono trasferimenti, condanne o accertamenti di diritti patrimoniali.
La distinzione dipende dalla natura intrinseca dell’atto e dai suoi effetti giuridici, secondo il criterio previsto dall’articolo 20 del TUR. Nel caso dell’esdebitazione, il giudice verifica i requisiti del debitore e gli riconosce il beneficio. L’eventuale vantaggio economico costituisce un effetto indiretto del provvedimento, non l’oggetto di un accertamento patrimoniale.
L’Agenzia applica questo orientamento anche al decreto previsto dall’articolo 283 del CCII. Poiché il provvedimento non dispone trasferimenti di beni, non condanna al pagamento di somme e non accerta diritti patrimoniali, l’imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d), della Tariffa allegata al TUR.
Iscriviti alla newsletter: https://www.bebankers.it/newsletter/


