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Euribor manipolato: quali effetti sui mutui?

Dalle decisioni della Commissione europea agli orientamenti più recenti della Cassazione, il dibattito si concentra sulla reale incidenza dell’illecito anticoncorrenziale nel mercato degli EIRD sui contratti indicizzati all’Euribor e sui limiti delle tutele invocabili dai contraenti.

L’Euribor è un acronimo familiare a chiunque operi nel settore bancario e finanziario, ma spesso viene percepito come distante da chi ne subisce gli effetti concreti. Mutui, finanziamenti e operazioni di leasing indicizzati all’Euribor, che quotidianamente lo utilizzano come parametro di riferimento, si collocano infatti al centro di un dibattito giuridico complesso, che ha messo in discussione la fiducia riposta in uno dei principali indici di riferimento del mercato europeo.

In particolare, la scoperta e l’accertamento, in sede europea, di pratiche manipolative nella formazione dell’indice hanno aperto un dibattito articolato sulle conseguenze giuridiche ed economiche che tali condotte possono produrre sui cosiddetti «contratti a valle», ossia sui rapporti negoziali che assumono l’Euribor quale parametro esterno di determinazione del corrispettivo.
Il tema offre l’occasione per fare chiarezza: non tanto per fornire risposte definitive, quanto per ricostruire lo stato dell’arte e comprendere quali siano oggi i punti fermi e le questioni ancora aperte, in un quadro giurisprudenziale tuttora in evoluzione.

Il punto di partenza è rappresentato dalle decisioni della Commissione europea del 4/12/2013 e del 7/12/2016, con cui sono state sanzionate alcune banche per la manipolazione dei parametri Euribor ed Eonia nel periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, in violazione dell’articolo 101 TFUE.


Le autorità europee hanno accertato che alcuni istituti, membri del panel incaricato della determinazione dell’Euribor, avevano fornito stime non corrette o comunque distorte, concordate bilateralmente o in piccoli gruppi, al fine di orientare il valore dell’indice.

Lo scopo non era quello di incidere sui contratti con la clientela, bensì di ottenere vantaggi economici nei contratti derivati sui tassi di interesse, i cosiddetti EIRD (Euro Interest Rate Derivatives), di cui le stesse banche erano controparti dirette o indirette. La manipolazione poteva quindi tradursi tanto in un innalzamento quanto in un abbassamento artificioso dell’indice, o persino nella sua stabilizzazione, a seconda delle posizioni assunte nei derivati.

In proposito, uno studio condotto da Alma Iura, pubblicato nel 2013 sulla rivista «Banca Impresa Società», ha indagato la possibilità di intervenute manipolazioni nel periodo compreso tra il 2009 e il 2012 (a seguito del fallimento Lehman Brothers), in cui le quotazioni di alcune banche del panel tendevano a essere inferiori di quelle di altre, nonostante il CDS spread avesse una tendenza al rialzo. L’intento poteva quindi essere quello di apparire in migliori condizioni finanziarie rispetto a quelle reali.

il fatto che l’illecito accertato dalle autorità europee abbia avuto come mercato rilevante quello dei derivati sui tassi di interesse è significativo e fa sorgere una domanda: i contratti di finanziamento alla clientela indicizzati all’Euribor possono essere considerati lo sbocco naturale dell’intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE?

In ogni caso, il fatto che l’illecito accertato dalle autorità europee abbia avuto come mercato rilevante quello dei derivati sui tassi di interesse è significativo e fa sorgere una domanda: i contratti di finanziamento alla clientela indicizzati all’Euribor possono essere considerati lo sbocco naturale dell’intesa anticoncorrenziale vietata ai sensi dell’art. 101 TFUE?

Diversi elementi porterebbero a delineare una rilevante estraneità di questi contratti rispetto all’intesa anticoncorrenziale. Ad esempio: le banche che concedevano finanziamenti alla clientela non coincidevano necessariamente con i membri del panel coinvolti nella manipolazione e, anzi, in alcuni casi potevano esserne esse stesse danneggiate; l’Euribor non era imposto nei contratti come strumento di attuazione dell’intesa, ma utilizzato quale parametro standard di mercato; la concorrenza tra gli intermediari si è prevalentemente giocata sullo spread applicato, mentre il parametro Euribor rimaneva identico per tutti; infine, non si riscontra una continuità funzionale tra l’illecito anticoncorrenziale e la stipula dei contratti di finanziamento alla clientela.

Il quadro normativo impone cautela. L’articolo 2, comma 3, della legge n. 287/1990, in linea con l’articolo 101 TFUE, stabilisce che le intese restrittive della concorrenza sono nulle «ad ogni effetto». Da qui nasce l’interrogativo: tale nullità si estende anche ai contratti a valle?
Le risposte sono state differenti. Un primo orientamento limita gli effetti alla sola tutela risarcitoria. Altri ritengono che la nullità possa propagarsi ai contratti collegati, se funzionalmente connessi all’intesa. Altri ancora richiamano l’ordine pubblico economico come criterio di intervento.
La Cassazione a Sezioni Unite n. 41994 del 30/12/2021 ha chiarito che la nullità dell’intesa può riflettersi sui contratti a valle solo in presenza di un collegamento funzionale, da accertare in concreto.

Nel solco di questo approccio si collocano pronunce più recenti. L’ordinanza della Cassazione Civ. Sez. III n. 34889 del 13/12/2023 ha stabilito che le decisioni della Commissione europea devono ritenersi «prova privilegiata» dell’accordo manipolativo della concorrenza.
La successiva sentenza della Cassazione Civ. Sez. III n. 12007 del 3/05/2024 ha chiarito il quadro, escludendo la nullità automatica dei mutui indicizzati all’Euribor quando la banca sia estranea all’intesa e ignara della manipolazione.

Esclusa la nullità antitrust automatica, resta la questione degli effetti dell’alterazione del parametro. Il contraente deve dimostrare l’incidenza concreta dell’Euribor alterato sul proprio rapporto e il danno subito. La difficoltà principale resta la ricostruzione del valore corretto dell’indice.

L’ordinanza interlocutoria della Cassazione n. 19900 del 19 luglio 2024 ha ulteriormente ridimensionato l’estensione degli effetti dell’illecito, circoscrivendo il mercato rilevante ai soli EIRD. Fuori da tale ambito gli effetti sono indiretti. Inoltre, l’Euribor è richiamato come parametro oggettivo esterno, senza rilevanza del suo processo di formazione.

Nel frattempo, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è chiamata a chiarire la portata dell’articolo 101 TFUE sui contratti degli utenti finali. Le Sezioni Unite hanno sospeso le decisioni in attesa del pronunciamento.

La vicenda mostra come l’alterazione di un parametro tecnico come l’Euribor possa produrre effetti giuridici complessi. Il quadro resta aperto, ma l’orientamento prevalente esclude automatismi: i contratti non sono nulli per il solo illecito a monte, ma nemmeno irrilevanti.

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Lisa Formis
Lisa Formis
È Analista Senior del dipartimento di matematica del Centro Studi Alma Iura. Ha maturato una profonda esperienza nel banking and finance, partecipando anche alla stesura di articoli scientifici. Da anni svolge l’attività di Consulente Tecnico di Parte dei maggiori Istituti di credito e Servicer per quanto riguarda gli NPLs. È consulente in tema di pricing di derivati OTC ed è il referente scientifico della piattaforma Cloud che monitoria la Centrale Rischi di Banca d’Italia.
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