Fideiussioni ABI: la Cassazione rimette alle Sezioni Unite i principali nodi sulla nullità

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Con provvedimento dell’11 novembre 2025, il Primo Presidente della Corte di Cassazione ha disposto il rinvio alle Sezioni Unite di alcune questioni centrali in materia di nullità delle fideiussioni conformi allo schema ABI, censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2 maggio 2005.
Il rinvio pregiudiziale trae origine dall’ordinanza del Tribunale di Siracusa del 1° agosto 2025.

Le questioni sul tavolo

Il primo tema riguarda l’estensione della nullità alle fideiussioni che riproducono le clausole di reviviscenza, sopravvivenza e deroga all’art. 1957 c.c., anche quando siano state stipulate al di fuori del periodo 2002–2005, unico arco temporale oggetto dell’accertamento dell’autorità di vigilanza. La Cassazione è chiamata a chiarire se, in tali casi, la nullità possa fondarsi sulla mera conformità testuale allo schema ABI censurato o se sia invece necessaria la prova di uno specifico nesso funzionale con l’intesa restrittiva della concorrenza.

Un secondo profilo concerne l’applicabilità di tali principi alle fideiussioni specifiche, rilasciate a garanzia di una singola operazione. Anche qui il dubbio interpretativo è se la semplice riproduzione delle clausole vietate sia sufficiente a determinare la nullità, oppure se occorra dimostrare un collegamento concreto con l’intesa anticoncorrenziale sanzionata.

Di particolare interesse operativo è poi la questione relativa agli effetti della eventuale nullità delle clausole ABI in presenza della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta. In particolare, si tratta di stabilire se tale previsione consenta al creditore di evitare la decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. mediante una mera istanza stragiudiziale, ovvero se resti comunque necessaria l’adozione di iniziative giudiziarie entro il termine semestrale previsto dalla norma.

Perché il rinvio è stato ritenuto ammissibile

Il Primo Presidente ha ritenuto sussistenti i presupposti di cui all’art. 363-bis c.p.c., evidenziando che i quesiti risultano decisivi per la definizione del giudizio pendente, instaurato nell’ambito di un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da fideiussori non consumatori.

È stato inoltre sottolineato come la materia non sia ancora stata chiarita in modo univoco dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza delle Sezioni Unite n. 41994/2021 ha infatti dato luogo a letture non perfettamente omogenee, con riflessi anche nella giurisprudenza di merito, specie in relazione alla rilevanza della data della fideiussione, alla distinzione tra garanzie omnibus e specifiche e agli effetti della clausola «a semplice richiesta» sull’art. 1957 c.c.

In attesa della decisione

La rimessione alle Sezioni Unite mira a fornire un chiarimento sistematico su questioni destinate a riproporsi in un contenzioso bancario ampio e ricorrente, nonché ad incidere in modo significativo sull’operatività degli intermediari e sulle strategie difensive nei giudizi in materia di fideiussioni bancarie.

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