Mettere a fattor comune le special situation: il factoring come risposta di breve termine alla crisi d’impresa

“La clessidra quando è esaurita, si capovolge e ricomincia. La clessidra vede in ogni fine un nuovo inizio. La clessidra non si arrende mai. Siate clessidre”

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Il tempo, scarso e quasi esaurito, è il denominatore comune in ogni situazione di crisi. La prima priorità è sempre quella di capovolgere la clessidra e implementare un piano di salvataggio in una sempre più compressa finestra temporale, normata dal Codice della Crisi, che persegue la corretta ambizione di fornire risposte rapide. La «sabbia» su cui agire nel brevissimo termine è il capitale circolante dell’impresa: occorre fattorizzare credito commerciale sano, fornire certezze ai fornitori con soluzioni di reverse factoring e diluire le scadenze con opzioni maturity, o ancora impiegare magazzino e portafoglio ordini come collaterali a linee di liquidità.

Vi sono tre principali motivazioni per le quali l’ottimizzazione della struttura finanziaria non può prescindere da un corretto ricorso al factoring. La prima è di merito. Un affidamento a breve termine di anticipo fatture o salvo buon fine non trasla realmente e del tutto il rischio sui clienti dell’impresa, ma rimane ancorato al merito di credito, almeno momentaneamente venuto meno, dell’azienda in crisi. Il factoring, invece, permette all’intermediario finanziario di traslare il proprio rischio sui debitori ceduti, mantenendo il più delle volte un ricorso sul cedente con la modalità pro solvendo, ed all’impresa di superare il proprio limite momentaneo di merito e di disporre di plafond commisurati allo standing del parco clienti, potenzialmente più elevati.

La seconda risiede nella puntualità di risposta al fabbisogno dell’impresa e nella modularità dello strumento. La diversificazione delle tipologie di opzioni previste nella gamma del factoring permette di gestire ogni contesto aziendale. Il factoring in special situation trova la massima efficacia nella customizzazione. Partendo dalla base si possono mettere a disposizione plafond pro solvendo a notifica che garantiscono il maggior presidio del rischio e alte percentuali di anticipazione.

Si possono aggiungere poi, a seconda della casistica e della complessità:

  • plafond senza notifica per clientela di standing che per prassi operativa o giurisdizione non accetta la cessione del credito, dotandosi di adeguati presidi di canalizzazione degli incassi su conti vincolati e/o iscrivendo il pegno non possessorio su questi crediti;
  • plafond pro soluto «in acquisto» funzionali in determinate stagionalità a fornire la massima flessibilità in termini di liquidità e senza aumento della posizione finanziaria netta, focalizzandosi sui clienti con positiva sperimentazione e maggior regolarità;
  • linee di anticipo ordini e contratti con tiraggi cadenzati in base alla stagionalità di produzione e al ciclo di commessa e rientri sulla base dell’evoluzione del ciclo attivo attraverso l’utilizzo del plafond debitore corrispondente al momento della fatturazione;
  • soluzioni di reverse factoring, dedicate ai fornitori dell’azienda in crisi, a ripristino della fiducia della supply chain con funzioni di «garanzia» attraverso la cessione dei crediti in modalità pro soluto o di semplice «smobilizzo» in modalità pro solvendo;
  • opzioni maturity con dilazione che compendiano gli interventi di reverse factoring fornendo ulteriore flessibilità all’impresa in difficoltà, prorogando la data di pagamento prevista in fattura.

La special situation è quindi raffigurabile come una piramide: partendo da una fondamentale solida di credito notificabile, è possibile disegnare un assetto fiduciario che comprende forme tecniche di primo rischio laddove l’architettura dell’operazione nel suo complesso può reggersi su presidi efficaci di mitigazione e monitoraggio del rischio.

La terza, ma non meno importante, motivazione a sostegno del ricorso al factoring risiede nella strumentalità dello stesso alla continuità aziendale. Laddove venga riconosciuta la natura going concern del risanamento, il finanziamento del circolante è una necessità sempre meritevole di tutela da parte del legislatore. A seconda della severità della crisi, la nuova linea verrà concessa a valle di un confronto con l’esperto della composizione negoziata, l’attestatore oppure da parte del commissario e del tribunale.

In conclusione, il ricorso al factoring nelle sue diverse tipologie contribuisce al processo di riequilibrio e ridisegno della capital structure aziendale. L’articolazione e la personalizzazione dell’assetto creditizio di breve termine rende indispensabile la cooperazione con gli altri attori al tavolo nell’individuare gli opportuni collaterali e mitiganti al rischio. Insieme agli altri stakeholder, anche il factor attribuisce crescente importanza nella valutazione dell’operazione nel suo complesso ai seguenti aspetti:

  • la discontinuità manageriale e di governance;
  • la sostenibilità della manovra ed il commitment da parte degli altri intermediari al tavolo;
  • la tenuta del piano a potenziali underperformance e la disponibilità di un adeguato cash buffer, ripristinabile anche mediante la cessione di asset non core o l’iniezione di nuovi apporti di equity;
  • la supervisione del piano da parte di un CRO e di un credit agent.

In questa modalità il factoring può e deve quindi porsi quale prima risposta nel breve periodo, anche e soprattutto in itinere, al concorso della soluzione del problema, per sua natura di medio-lungo termine, della crisi aziendale.

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