Ristrutturazione d’impresa: cartolarizzazione del magazzino con la legge PMI

La nuova normativa amplia gli strumenti di valorizzazione dell’attivo, consentendo di ridurre i tempi necessari per invertire un trend negativo

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La complessità della ristrutturazione del debito è almeno in parte funzione della effettiva potenzialità delle leve di ristrutturazione dell’attivo e della loro azionabilità in tempi molto rapidi.
Le operazioni straordinarie di dismissione e valorizzazione dell’attivo fisso possono generare impatti molto significativi, ma l’azionabilità di queste leve è meno immediata e frequentemente sottesa a tempistiche lunghe.
Intervenire invece sull’attivo circolante richiede tempistiche meno lunghe e può permettere risultati altrettanto positivi in contesti dove è la velocità nell’invertire la tendenza negativa a determinare il successo dello stesso processo di turnaround.
Gli interventi di valorizzazione del credito commerciale e miglior gestione del debito di fornitura, come ad esempio il factoring ed il reverse factoring, possono essere compendiati dalla conversione in cassa del magazzino.

Accanto al pegno non possessorio e alla finanziabilità delle rimanenze nella forma del corporate loan o bond, sono ora alla portata delle imprese soluzioni sicuramente più sofisticate e complesse di asset based lending che permettono di agire anche «fuori» bilancio, segregando ed isolando il rischio su special purpose vehicles estranei al perimetro di consolidamento dell’impresa.

Il 4 marzo scorso il Senato, approvando la «Legge PMI», è intervenuto anche sulla Legge 130 in materia di cartolarizzazione, ampliando la portata dell’art. 7.2 (cartolarizzazioni con sottostante immobili e beni mobili registrati) ai beni mobili non registrati, come le giacenze di magazzino.
L’obiettivo è permettere alle imprese, anche in difficoltà, di disporre di nuove opzioni di inventory financing, al fine di deconsolidare consistenze rilevanti e di smobilizzare così la parte più rigida di capitale circolante: pensiamo ad esempio, nel nostro Paese, alla filiera agroalimentare ed alle categorie merceologiche che beneficiano di tempi di rotazione molto lunghi per stagionatura e invecchiamento.

Le opzioni disponibili sono due: la cartolarizzazione di beni mobili non registrati ex art. 7.2 o la cartolarizzazione sintetica 7.1.

Attraverso la prima modalità, i.e. art. 7.2, alla società veicolo verrà trasferita la proprietà dei beni; al contempo, la stessa emetterà dei titoli sottoscritti da investitori istituzionali rappresentativi del finanziamento del magazzino e ne gestirà la valorizzazione incaricando un soggetto deputato all’attività, verosimilmente lo stesso imprenditore cedente i beni.
Con questa modalità l’impresa porta off balance il suo magazzino, beneficiando di un miglioramento degli indici di circolante e disponendo di liquidità immediata, con un beneficio conseguente anche in termini di posizione finanziaria netta, ottenendo un finanziamento fuori bilancio e neutrale anche sotto il profilo della Centrale Rischi.

Allo stesso modo, il finanziatore ha un beneficio importante ricorrendo a questa modalità di lending, poiché l’operazione si sostanzia, per le finalità di assorbimento del capitale di vigilanza, in un finanziamento specializzato (c.d. specialized lending) conforme all’art. 147 della Capital Requirements Regulation («CRR») e con deroga alla risk retention rule.

La seconda opzione, c.d. cartolarizzazione 7.1 «sintetica», persegue l’obiettivo di un finanziamento di scopo, pur senza trasferire la titolarità giuridica dei beni alla società veicolo.
Le giacenze vengono qui segregate in un patrimonio destinato della stessa entità giuridica d’impresa, oggetto di apposita delibera societaria e con pubblicità giuridica attraverso pubblicazione nel registro delle imprese ex art. 2346 CC.
La società veicolo, in questa casistica, entra infine in gioco effettuando un finanziamento all’impresa mediante i mezzi rivenienti dall’emissione di notes sottoscritte da terzi investitori.

Il patrimonio destinato potrà includere anche crediti futuri e «i diritti e beni o i beni all’impiego o alla titolarità dei quali tali crediti siano riferibili, ivi inclusi i prodotti derivanti dalla combinazione e/o trasformazione dei predetti diritti e beni o i beni sostitutivi di quelli precedentemente destinati».

In buona sostanza, viene replicata la natura rotativa del pegno non possessorio, permettendo al finanziatore:

  • di sostituire il collaterale originario, mantenendo il valore cauzionale senza effetti novativi;
  • di opzionare il futuro, «prenotando» a garanzia un’attività ancora non disponibile, laddove la stessa sia certa e determinabile e naturale conseguenza della trasformazione industriale e successiva commercializzazione dello stock iniziale.

Il «plus» di strutturare un finanziamento corporate con l’opzione «sintetica» rispetto al pegno non possessorio è infine molto rilevante nei contesti ristrutturativi, offrendo un efficace ring fencing: gli attivi segregati patrimonialmente non concorrono alla massa fallimentare, rimanendo al riparo da eventuali aggressioni di creditori estranei all’operazione.

In conclusione, l’aggiunta di queste due ulteriori opzioni di finanziamento del circolante nel ventaglio degli strumenti a disposizione delle imprese in crisi e dei loro creditori amplia le possibilità di intervento nelle special situation, valorizzando la continuità aziendale e la capacità dell’impresa di acquisire dalla propria supply chain le materie prime e i semilavorati per tornare a produrre valore attraverso il naturale e caratteristico ciclo di produzione.

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