Rottamazione quater: i contribuenti in regola con i pagamenti possono versare la prossima rata entro il 9 giugno

Scadenze, tolleranze e riammissioni: cosa sapere sulla nuova finestra per il pagamento agevolato

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Per i contribuenti in regola con i pagamenti della rottamazione quater, che hanno scelto di pagare a rate, il 31 maggio 2025 scade il termine per versare l’ottava rata. Ma, in effetti, la tolleranza del fisco si estende fino al 9 giugno. Il calcolo lo ha fatto Il Sole 24 Ore, che ha riepilogato le scadenze per le diverse categorie di contribuenti che hanno utilizzato la definizione agevolata.

Per mantenere i benefici della definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, i contribuenti in regola con il pagamento delle prime sette rate possono versare l’ottava rata entro lunedì 9 giugno. Questo perché il 31 maggio è sabato, il 1° e il 2 giugno sono festivi, e il termine slitta a martedì 3 giugno. A ciò si aggiungono poi i cinque giorni di tolleranza, che «allungano» la scadenza fino a lunedì 9 giugno.

Per chi è stato riammesso alla definizione agevolata, in quanto «decaduto» a causa del tardivo pagamento di una o più rate, il termine ultimo per la prima o unica rata scade il 5 agosto. Sono rientrati nella rottamazione quater solo i contribuenti che:

  • avevano aderito alla definizione dei carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022,
  • non avevano versato una o più rate del piano di pagamento agevolato in scadenza entro il 31 dicembre 2024,
  • non avevano effettuato alcun pagamento, oppure avevano pagato in ritardo (oltre i 5 giorni di tolleranza),
  • avevano versato un importo inferiore rispetto a quanto dovuto.

Il mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate della rottamazione quater – ricorda ancora il giornale – comporta la decadenza dalla definizione agevolata. I versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo totale dovuto e non determinano l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossione prosegue l’attività di recupero.