Il sindaco di una società fallita risponde di concorso omissivo in bancarotta fraudolenta patrimoniale se, di fronte a condotte distrattive dell’amministratore, non esercita i poteri di vigilanza e intervento previsti dalla legge. Lo sottolinea una sentenza della Cassazione (n. 12612 del 3 aprile), stabilendo che la prova del dolo può essere raggiunta in via indiziaria, valutando la reiterazione, la durata e la rilevanza economica delle condotte distrattive come «segnali di allarme» che il sindaco diligente non può ignorare.
La sentenza – scrive Il Sole 24 Ore – ha riguardato il presidente del collegio sindacale di una Srl fallita, accusato di non aver chiesto chiarimenti all’amministratore riguardo a prelievi sistematici dai conti societari e a un aumento abnorme dei debiti. Il sindaco ha il dovere di impedire le condotte illecite dell’amministratore, pena la responsabilità concorsuale per non aver impedito l’evento (art. 40, comma 2, Codice penale).
Per la responsabilità servono due presupposti:
- un elemento oggettivo («contributo causale dell’omissione all’evento»);
- un elemento soggettivo («dolo, anche eventuale»).
Per la responsabilità oggettiva, serve un contributo causalmente rilevante all’evento. L’omissione consiste nel mancato esercizio dei poteri di vigilanza e intervento previsti dalla legge.
L’aspetto più delicato riguarda l’elemento soggettivo, visto che non basta provare negligenza o imperizia del sindaco, come il disinteresse verso le vicende societarie, per la responsabilità penale. Serve la prova, anche indiziaria, che la sua condotta abbia determinato o favorito consapevolmente la bancarotta dell’amministratore.
Peraltro la Cassazione, nella stessa sentenza, ha chiarito che l’inerzia è «omissione» e può essere animata dal dolo, in tutte le sue forme. L’inerzia, come l’azione, è una modalità esecutiva del reato. Non serve la prova di un accordo collusivo tra sindaco e amministratore: basta che l’inerzia sia consapevole e volontaria, anche solo a livello di dolo eventuale. Questo amplia la responsabilità del sindaco.
La Cassazione ha ricordato che la responsabilità penale del sindaco per distrazione presuppone la conoscenza, non solo la conoscibilità, delle malefatte dell’amministratore. Tale conoscenza può essere accertata in via indiziaria, valutando la reiterazione, la durata, la rilevanza economica delle condotte distrattive e le informazioni che il sindaco aveva sull’andamento gestionale. In questi casi, i singoli atti di distrazione diventano «segnali di allarme» per accertare la conoscenza effettiva del sindaco.
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