Un nuovo rinvio alla Corte Costituzionale è stato richiesto dalla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di Napoli in merito alla legittimità dell’esercizio dell’attività di riscossione e di concessionario dei tributi locali da parte di una società di scopo e di progetto non iscritta all’apposito albo. Sul tema – scrive Il Sole 24 Ore – è intervenuta in questi giorni un’ordinanza della 29esima sezione, la n. 4108 del 18 giugno scorso.
La questione riguarda la legittimità dell’art. 3 della legge n. 15/25, secondo cui l’attività di riscossione dei tributi locali può essere svolta anche da società prive di iscrizione all’albo, purché questa condizione sia soddisfatta dalla sua società controllante.
Il caso è quello del concessionario dei tributi locali del Comune di Napoli, Napoli Obiettivo Valore srl (NOV), non iscritto all’albo a differenza della società madre, Municipia spa, assegnataria della gara. La norma, di interpretazione autentica – sottolinea il giornale – aveva lo scopo di salvare migliaia di atti emessi da NOV, che sarebbero stati verosimilmente nulli in caso di mancata iscrizione all’albo.
L’ordinanza di rinvio alla Corte Costituzionale rafforza il sospetto di illegittimità della norma di legge perché – ha osservato il giudice remittente – «in nessuna delle disposizioni in esame viene previsto che l’iscrizione all’albo ed il possesso dei relativi requisiti soggettivi da parte della società aggiudicataria della gara possano riverberarsi sulla società di progetto all’uopo costituita dall’aggiudicataria, legittimandone l’attività svolta a prescindere dalla personale iscrizione all’albo».