Negli accordi di ristrutturazione dei debiti non si applica alle entrate dei Comuni la possibilità di transazione consentita invece per i crediti erariali (art. 63 Ccii), non essendo esplicitamente prevista tale facoltà. È la posizione espressa dalla Sezione regionale di controllo per l’Umbria della Corte dei Conti.
Il Comune di Terni – spiega Italia Oggi – aveva chiesto all’organo di giustizia contabile se fosse possibile aderire a un accordo di ristrutturazione dei debiti ex artt. 57-61 e 63 Ccii (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza) che preveda falcidia o dilazione di tributi locali (Imu) vantati verso una Srl in crisi.
Al di là delle questioni procedurali inerenti all’ammissibilità della richiesta, il parere ha richiamato le disposizioni del codice che riecheggiano in tema di transazione fiscale. Ebbene, tali norme prevedono la transazione solo per tributi amministrati dalle agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate / Dogane) e per i contributi dovuti agli enti di previdenza (Inps, Inail, ecc.); mai, invece, vengono chiamati in causa i tributi locali amministrati dagli enti locali.
Di fronte a questo ostacolo la Corte ha opposto un «niet» senza frapporre alcuna interpretazione alternativa. Non va sottovalutato – sottolinea il giornale – «l’impatto che questo orientamento potrà avere sulle ristrutturazioni societarie», soprattutto quelle che prevedono, appunto, l’utilizzo degli accordi di ristrutturazione.
Intanto, non bisogna pensare che i tributi locali siano marginali nella composizione dell’indebitamento societario: non lo sono, soprattutto per le imprese edili e di costruzioni, che possono avere in pancia parecchi valori immobiliari sui quali maturano debiti per tributi locali.
Inoltre, l’impossibilità di sforbiciare i tributi locali potrebbe irrigidire il tavolo delle trattative o la ricerca di accordi, visto che alcuni creditori con grado di privilegio superiore potrebbero vedersi trattare peggio di chi, come gli enti locali, si collocherebbe nella gerarchia dei privilegi più in basso. Non va dimenticato che i tributi locali comprendono anche quelli delle Regioni (bollo auto) e delle Province (Ipt – Imposta provinciale di trascrizione sugli autoveicoli).
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