Trust e fallimenti: una pronuncia della Cassazione

Opponibilità ai creditori e limiti del trust

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 18084 del 3 luglio, ha stabilito che per essere opponibile ai creditori del fallito, la costituzione di un trust e gli atti di disposizione patrimoniale devono avere formalità con data certa antecedente al fallimento, indipendentemente dalle norme meno stringenti dell’ordinamento straniero.

Lo scrive «Il Sole 24 Ore», analizzando un caso in cui le norme italiane sui fallimenti si sono confrontate con quelle di origine anglosassone tipiche del trust, un istituto riconosciuto ma non disciplinato in Italia. Quella disciplina consente a un settlor di trasferire beni a un trustee, che li gestisce secondo un programma prestabilito per poi trasferirli a un beneficiario. I beni nel trust sono separati dal patrimonio del trustee.

Nel caso esaminato, il trustee aveva chiesto la restituzione dei beni al fallimento del settlor, sostenendo l’irrilevanza delle norme italiane a tutela dei creditori. La Cassazione ha deciso che, per essere opponibile al fallimento, l’assegnazione dei beni al trust deve risultare da atti con data certa e trascritti prima del fallimento per gli immobili, e con data certa anteriore al fallimento per i beni mobili.

La Corte ha applicato le disposizioni italiane, nonostante il trustee avesse invocato le regole del suo ordinamento straniero. L’Italia ha ratificato il trust nel 1989 e i giudici hanno stabilito che esso è soggetto a tutte le norme nazionali che proteggono i terzi, inclusi i creditori del fallito.

Trova in particolare applicazione l’articolo 45 della vecchia legge fallimentare, che rende inopponibili ai creditori gli atti del fallito compiuti dopo la dichiarazione di fallimento, e l’articolo 2704 del Codice civile, che stabilisce come conferire data certa al trasferimento di beni mobili, rendendoli opponibili al fallimento.

La Cassazione ha deciso che è necessario valutare la «causa concreta del trust» e la «meritevolezza degli interessi correlati», e applicare rimedi come l’azione revocatoria per sanzionare atti fraudolenti ai danni dei creditori. Il Supremo Collegio ha chiarito che i creditori del fallito prevalgono sui trust, anche se le leggi straniere sono meno rigide. Questo al fine di evitare che il trust aggiri norme che proteggono i creditori.