La composizione negoziata delle crisi potrebbe essere agevolata dall’utilizzo di uno strumento che reca un nome astruso, lo «astreinte». È un termine giuridico francese – istituto disciplinato in Italia dall’articolo 614-bis del Codice di procedura civile – che indica una penalità di mora, ovvero una somma di denaro che il debitore inadempiente deve pagare al creditore per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di un’obbligazione non pecuniaria. Ebbene – segnala in un articolo Il Sole 24 Ore – la magistratura potrebbe fare ricorso a una simile misura per garantire l’osservanza della norma del Codice della crisi (articolo 18, comma 5) che vieta ai creditori di risolvere, sospendere o modificare unilateralmente i contratti in corso, in peggio, a causa della composizione negoziata o di inadempimenti pregressi. Quella procedura infatti funziona solo se i contratti strategici, soprattutto quelli di fornitura (ma anche i rapporti creditizi), restano attivi e rispettano le condizioni originali. La stabilità di questi rapporti è fondamentale per il risanamento aziendale.
Nonostante ciò – spiega il giornale – alcuni fornitori, dopo l’apertura della composizione negoziata, pretendono condizioni più gravose, come il pagamento anticipato, o smettono di fornire. Questi comportamenti aggravano le difficoltà finanziarie dell’impresa e ne mettono a rischio la continuità e il risanamento.
Ed ecco che, in questi casi, il giudice potrebbe fare ricorso all’astreinte. L’articolo cita alcune recenti sentenze della magistratura. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 6 giugno 2024, ha disposto il ripristino di linee di credito sospese, prevedendo una penale giornaliera. E il Tribunale di Verona, con provvedimento del 22 gennaio 2024, ha condannato una banca a pagare 3mila euro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di prosecuzione degli affidamenti. «Nonostante in questi casi l’astreinte tutelasse provvedimenti cautelari – sottolinea ancora il giornale – non ci sono motivi sistematici per escluderla dalla violazione delle misure protettive, pur diverse. Queste, adottate con provvedimento del giudice, sono immediatamente esecutive e impongono obblighi di facere o non facere, la cui violazione può frustrare la composizione negoziata».
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