Cessione crediti NPL: come superare l’eccezione di difetto di titolarità

La Cassazione traccia il percorso per provare la cessione senza produrre il contratto; una pronuncia destinata a fare scuola nel contenzioso bancario: ecco cosa cambia per cessionari e servicer

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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 33966 del 24 dicembre 2025, ha finalmente fatto chiarezza su una delle eccezioni più frequenti – e, a volte, strumentali – nel contenzioso bancario: il difetto di titolarità del credito nelle cessioni in blocco ex art. 58 TUB e nelle cartolarizzazioni ex L. 130/1999. È una pronuncia che gli operatori del settore NPL attendevano da tempo.

Il caso: l’ennesima contestazione sulla legittimazione del cessionario

Una società e il suo fideiussore, condannati dalla Corte d’Appello di Bologna al pagamento di oltre 450.000 euro, hanno proposto ricorso in Cassazione contestando la legittimazione della SPV cessionaria del credito. L’argomento? La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non proverebbe né l’esistenza della cessione né l’inclusione del loro specifico credito nel perimetro dell’operazione a favore di SPV. Un copione già visto migliaia di volte nelle aule di giustizia italiane.

Il principio chiave: il debitore non può pretendere il contratto di cessione

La Prima Sezione Civile (relatore Di Marzio, presidente Scoditti) ha respinto l’eccezione con una motivazione cristallina. Il debitore ceduto non è parte del contratto di cessione. Il contratto si perfeziona con il solo scambio dei consensi tra cedente e cessionario. Il debitore, pur nella peculiarità della sua posizione, rimane terzo.

Conseguenza pratica? Non trovano applicazione i limiti probatori degli artt. 2721 e 2729 c.c. La cessione opera nei confronti del debitore come mero fatto storico, dimostrabile con ogni mezzo: presunzioni, argomenti di prova, comportamento delle parti: «Non ha alcun senso pretendere che la prova della cessione possa essere data esclusivamente a mezzo della produzione del contratto di cessione.»

Il comportamento della cedente vale più di mille documenti

Ecco il passaggio che cambia le regole del gioco. Quando la banca cedente:

  • riconosce espressamente che il credito è ricompreso nella cessione,

oppure

  • si disinteressa della lite dopo il subentro del cessionario.

Allora – scrive la Cassazione – «non v’è davvero modo di nutrire apprezzabili dubbi sull’esistenza della cessione e sull’estensione del suo ambito al credito litigioso». La disponibilità del titolo esecutivo e della documentazione originale costituisce poi «elemento documentale importante, potenzialmente decisivo» (Cass. n. 10200/2021).

Attenzione: il principio di non contestazione si applica anche al debitore ceduto

L’ordinanza smonta un altro argomento difensivo ricorrente: il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non opererebbe per fatti estranei alla sfera di conoscenza del debitore ceduto.

Sbagliato, dice la Cassazione.

Il debitore ceduto «non è affatto estraneo all’avviso di cessione, che proprio a lui è diretta». Può dunque – e deve, se vuole impedire il formarsi della non contestazione – spiegare contestazioni circostanziate sui fatti risultanti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Contestazioni generiche? Non bastano più.

I 4 elementi che blindano la posizione del cessionario

Dalla pronuncia emerge una vera e propria checklist operativa:

  1. Pubblicazione in G.U. dettagliata – con indicazione di tipologia crediti, natura (sofferenza), arco temporale;
  2. Comportamento della cedente – riconoscimento espresso o disinteresse per la lite;
  3. Disponibilità della documentazione – titolo esecutivo e documenti originali;
  4. Mancata contestazione specifica – il debitore deve contestare punto per punto, non genericamente.

La decisione

Nel caso specifico, l’avviso in Gazzetta identificava con precisione: tipologia dei crediti, natura di sofferenza secondo i parametri Bankitalia, arco temporale 1988-2019. I ricorrenti non avevano contestato specificamente nessuno di questi elementi.

Ricorso rigettato. Spese a carico dei ricorrenti (€ 7.200). Raddoppio del contributo unificato.

Cosa significa per gli operatori

La pronuncia – che richiama oltre 15 precedenti conformi – offre un quadro operativo finalmente chiaro:

§  Il cessionario non deve produrre il contratto di cessione;

§  Bastano elementi convergenti: G.U., comportamento cedente, documentazione;

§  Il debitore deve contestare in modo circostanziato, non generico;

§  La non contestazione opera pienamente.

Al debitore che intenda contestare la titolarità spetta l’onere di una contestazione circostanziata. Non può più trincerarsi dietro generiche eccezioni né pretendere la produzione di un contratto al quale è – e resta – estraneo.

Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 24 dicembre 2025, n. 33966 –  Pres. Scoditti, Rel. Di Marzio

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