La rilevanza della capitalizzazione trimestrale degli interessi ai fini della verifica dell’usura resta un tema ancora aperto e dibattuto in giurisprudenza. In passato la Corte di Cassazione sembrava aver fissato un punto fermo sulle modalità di accertamento dell’usurarietà, ribadendo che la verifica deve essere effettuata nel rispetto delle Istruzioni della Banca d’Italia e del cosiddetto principio di simmetria (Sezioni Unite n. 19597/2020; in precedenza Cass. n. 16303/2018, n. 22270/2016 e n. 12965/2016). Secondo tale orientamento, deve esservi omogeneità tra il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), rilevato trimestralmente ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 108/1996, e il Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato alla singola operazione. In altre parole, il TEG va calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, così da garantire un confronto tra grandezze omogenee.
il saldo ricalcolato può essere legittimamente utilizzato per ricostruire il rapporto eliminando clausole illegittime, ma non essere usato come parametro per verificare l’usura
Alla luce di questo indirizzo, con riferimento ai conti correnti, la capitalizzazione trimestrale non veniva considerata un costo da includere nel calcolo del TEG.
Il quadro, tuttavia, si è complicato dopo la pubblicazione delle pronunce della Prima Sezione civile della Cassazione (sentenze n. 33964 del 17 novembre 2022 e n. 8383 del 28 marzo 2024). Attraverso tali decisioni la Corte ha infatti affermato che il meccanismo anatocistico degli interessi passivi costituisce a tutti gli effetti un costo del credito e, come tale, deve essere incluso nel calcolo del TEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.
Il dibattito sulla questione del rapporto tra anatocismo (il calcolo degli interessi sugli interessi già maturati) e usura si è quindi riacceso generando significative incertezze operative per gli operatori del credito. Se infatti il principio affermato appare chiaro sul piano teorico, non lo è altrettanto per il metodo tecnico da adottare per includere l’onere derivante dalla capitalizzazione degli interessi nel calcolo del TEG, con conseguenti ricadute applicative ancora tutte da chiarire.
Nel caso esaminato nella sentenza del 2022 veniva confermata la natura usuraria del tasso applicato, in quanto il tasso nominale del 13,75% si trasformava in un tasso effettivo del 14,47% proprio per effetto della capitalizzazione infra-annuale, che andava quindi a incidere sul costo del credito.
Diversamente nella sentenza del 2024, la Suprema Corte, confermando lo stesso principio di diritto, validava un diverso metodo di calcolo, limitandosi a recepire le conclusioni del CTU. Tale metodo prevede una ricostruzione integrale del conto corrente: si eliminano preventivamente gli effetti dell’anatocismo, si ricalcolano i numeri debitori e su questi si determina il TEG periodico. Un approccio apparentemente logico, ma che nasconde insidie metodologiche significative.
Le commissioni e gli interessi addebitati dalla banca sono infatti calcolati sui numeri debitori risultanti dagli estratti conto. Il calcolo del TEG ai fini usura, dovendo misurare il costo effettivamente richiesto dalla banca, deve quindi utilizzare come denominatore la medesima base su cui tali costi sono maturati. Se invece per verificare l’usura utilizziamo numeri debitori «ripuliti» dall’anatocismo, stiamo di fatto cambiando la base di calcolo.
Il risultato? Un TEG che non rappresenta più il tasso effettivamente applicato, ma un valore artificiale e spesso sovrastimato.
L’effetto può essere paradossale: in alcuni trimestri, dopo il ricalcolo, il correntista potrebbe risultare a credito invece che a debito. A quel punto, il calcolo del TEG diventa tecnicamente impossibile, perché mancano i numeri debitori a cui rapportare interessi e oneri. Una contraddizione evidente, generata da una metodologia non coerente con l’operatività bancaria reale.
Il punto centrale è metodologico: il saldo ricalcolato può essere legittimamente utilizzato per ricostruire il rapporto eliminando clausole illegittime, ma non essere usato come parametro per verificare l’usura. La verifica dell’usurarietà deve necessariamente confrontare il tasso soglia con il costo del credito così come concretamente applicato dalla banca, e non con un costo ipotetico ricostruito a posteriori.
A parità di interessi e spese, l’utilizzo di una base di calcolo diversa produce inevitabilmente risultati alterati. In termini figurativi, è come seguire una ricetta sostituendo un ingrediente con un altro apparentemente simile: il risultato finale non può che essere diverso da quello originariamente previsto, rendendo impossibile qualsiasi confronto attendibile.
Da un punto di vista strettamente tecnico, appare quindi che l’unico metodo coerente per includere l’effetto della capitalizzazione nella verifica dell’usura sia la trasformazione del tasso nominale in tasso effettivo, senza alterare la base di calcolo originaria. Un approccio più lineare e meno esposto a distorsioni.
Tuttavia, l’assenza di una pronuncia o una normativa che definisca un indirizzo metodologico univoco rischia di alimentare incertezze applicative, rendendo quindi più centrale il ruolo dell’interpretazione tecnica.
L’anatocismo oggi: cosa è cambiato
Vale infine la pena ricordare che, dal quarto trimestre 2016, la Delibera CICR del 3 agosto 2016 ha profondamente modificato la disciplina dell’anatocismo nei conti correnti, stabilendo che gli interessi debitori debbano essere calcolati con periodicità annuale, eliminando di fatto la capitalizzazione trimestrale. Di conseguenza, per i trimestri regolati dalla nuova disciplina, l’effetto anatocistico non costituisce più un costo implicito del conto corrente e, conseguentemente, non rappresenta un onere da includere nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell’usura.
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