Per i creditori è meglio la liquidazione di un’azienda in default o il suo accesso alla composizione negoziata? Il Ministero della Giustizia – spiega un articolo di Italia Oggi – ha fornito nuove indicazioni per la stima aziendale basata su parametri oggettivi, al fine di determinare quale delle due strade sia preferibile per chi vanta un credito. Lo ha fatto con un decreto dirigenziale del 23 aprile 2026, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 10 del 31 maggio 2026 e già in vigore, aggiornando il documento operativo della composizione negoziata della crisi.
Tra le novità c’è l’inserimento di un paragrafo sul valore di liquidazione, parametro chiave per le trattative con i creditori. Per valutare la convenienza di una ristrutturazione, è infatti fondamentale conoscere il risultato economico alternativo della liquidazione. Non si tratta – spiega il decreto – del valore del patrimonio, ma di quello distribuibile considerando costi di smobilizzo, spese procedurali, passività sopravvenute, contenziosi, privilegi e tempi di realizzo.
Anche le passività potenziali, ovvero obbligazioni non ancora accertate ma possibili, incidono sul patrimonio distribuibile. Contenziosi, richieste risarcitorie o garanzie a favore di terzi riducono le risorse per i creditori e alterano la stima del valore di liquidazione. Questo valore non misura semplicemente il valore dell’impresa, ma quanto il patrimonio possa soddisfare le pretese creditorie.
Il decreto introduce una distinzione tra liquidazione giudiziale e liquidazione in bonis. Per le imprese in crisi o insolvenza, il valore di riferimento è quello della liquidazione giudiziale. Per quelle in mero squilibrio economico, finanziario o patrimoniale, è quello della liquidazione in bonis.
La liquidazione giudiziale comporta tempi procedurali, costi di gestione e vincoli normativi che incidono sui valori di realizzo. La liquidazione volontaria offre maggiore flessibilità e valorizzazione degli attivi.
La corretta individuazione dello scenario è poi fondamentale per una stima attendibile e il fattore tempo è un elemento di valore. Una valutazione corretta deve pertanto considerare il tempo necessario per liquidare gli attivi, definire le controversie e distribuire le somme ai creditori. Questa novità rende più realistico il confronto tra continuità aziendale e liquidazione.
Un altro tema importante è la modalità di realizzo del patrimonio: cessione unitaria dell’azienda o vendita separata dei beni. Le due soluzioni danno risultati diversi. La cessione unitaria preserva il valore dell’organizzazione, dei rapporti commerciali e della capacità produttiva. La vendita atomistica li disperde. Il decreto richiede che la valutazione chiarisca quale ipotesi si assume e i costi e benefici di ciascuna.
Le maggiori criticità riguardano tre categorie di attivi: magazzino, crediti commerciali e immobili. Il valore di realizzo del magazzino può essere inferiore ai valori di bilancio a causa di merci obsolete, prodotti a lenta rotazione o materiali specifici. I crediti commerciali possono essere difficili da riscuotere. Gli immobili possono richiedere tempo per la vendita e il loro valore può variare.
In crisi, non tutti i crediti sono recuperabili e i tempi di incasso influenzano la stima. Il decreto disciplina gli immobili con tre valori: di mercato, di vendita accelerata (quick sale) e concorsuale. Ognuno produce risultati diversi. Il valore di mercato presuppone tempi normali di vendita. Il quick sale riflette la necessità di vendere velocemente. Il valore concorsuale considera le procedure liquidatorie. Per questo il decreto richiede valutazioni più aderenti alle condizioni reali della liquidazione.
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