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Tributi evasi: da gennaio procedure di recupero più rapide per le regioni

La notifica dell’accertamento comunicata al contribuente varrà anche come titolo esecutivo. La novità contenuta nel decreto attuativo della riforma dei tributi degli enti territoriali

Le regioni potranno procedere più rapidamente nel riscuotere le somme evase per bollo auto, tasse universitarie, tassa sulle discariche e concessioni. In quei casi, a partire dagli atti emessi dal primo gennaio 2027, anche se riferiti ad annualità pregresse, debutterà l’accertamento esecutivo per le entrate regionali. La novità – riferisce Il Sole 24 Ore – è contenuta nell’articolo 8 del decreto attuativo della riforma dei tributi degli enti territoriali (Dlgs 147/2026), con il quale viene allineata la disciplina delle Regioni a quella di Comuni e Province, che ha istituito il medesimo strumento a decorrere dal 2020 (legge 160/2019).

La peculiarità dell’accertamento esecutivo – spiega il giornale – è che vengono concentrati in un singolo atto la funzione accertativa e quella di titolo esecutivo. In particolare, decorso il termine per la proposizione del ricorso, l’atto diventa direttamente titolo esecutivo, saltando così la fase della formazione del ruolo e della notifica della cartella di pagamento. In caso di ricorso, la fase espropriativa è sospesa per 120 giorni, in caso di riscossione effettuata direttamente dalla Regione, ovvero per 180 giorni, in caso di riscossione affidata a terzi. In questo periodo di sospensione il contribuente potrà chiedere la tutela cautelare al giudice tributario.

Per somme non superiori a 10 mila euro, la sospensione, che scatterà al momento della notifica, avrà la durata di 30 giorni. La procedura esecutiva deve essere preceduta dalla notifica di una intimazione a pagare le somme dovute entro 30 giorni.

La portata innovativa della riforma appare comunque più ristretta di quella dei Comuni. In primo luogo, vi rientrano le sole entrate tributarie, mentre l’accertamento esecutivo dei Comuni riguarda anche le entrate patrimoniali. Inoltre, la nuova normativa non incide sulle entrate gestite dall’Agenzia delle Entrate (Irap e l’addizionale regionale all’Irpef), che già da tempo contemplano questa modalità, perché per queste erano già operative le regole dei tributi erariali, che da tempo contemplano l’unificazione della funzione di accertamento con quella di titolo esecutivo.

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