La tutela cautelare nella composizione negoziata della crisi può riguardare anche situazioni esterne al patrimonio della società, quando siano strettamente collegate alla riuscita del percorso di risanamento. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma, con decreto del 23 aprile 2026, in una decisione riportata da Il Sole 24 Ore, che ha ritenuto possibile inibire il pignoramento delle quote dei soci garanti quando questo rischi di compromettere il risanamento della società.
Il caso riguardava una società immobiliare impegnata in una composizione negoziata già in fase avanzata. Un creditore, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dei soci fideiussori, aveva prospettato l’esecuzione forzata sulle loro partecipazioni. Secondo la società, il trasferimento delle quote avrebbe potuto modificare gli assetti proprietari e il controllo, mettendo a rischio le trattative e il piano di risanamento.
Il tribunale ha ritenuto che le misure cautelari previste dall’articolo 19 del Codice della crisi non debbano necessariamente limitarsi al patrimonio sociale in senso stretto. Possono estendersi anche a posizioni formalmente esterne, quando il loro collegamento con l’impresa sia funzionale alla conservazione delle condizioni necessarie per il risanamento.
Nel caso esaminato, il mantenimento dell’assetto proprietario e della governance era stato considerato un presupposto per la prosecuzione del piano. Il pignoramento delle quote avrebbe potuto alterare il controllo della società e compromettere il contesto nel quale si stavano svolgendo le trattative.
La decisione non comporta, però, una protezione generalizzata del patrimonio dei soci garanti. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta formulata direttamente dai fideiussori, ribadendo che la legittimazione a chiedere le misure cautelari spetta all’imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata. L’inibitoria, inoltre, è stata circoscritta alle partecipazioni sociali, senza estenderla agli altri beni dei garanti.
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