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Composizione negoziata, effetti su crediti e procedimenti giudiziari

Le pronunce del 2026 chiariscono il peso delle dichiarazioni sul debito, i criteri per sospendere le esecuzioni e gli elementi utili ad accertare l’insolvenza.

La composizione negoziata della crisi d’impresa può produrre effetti anche nei procedimenti giudiziari estranei al tentativo di risanamento. Una rassegna di pronunce del 2026, pubblicata da Il Sole 24 Ore, mostra come dichiarazioni, documenti e valutazioni dell’esperto possano incidere sull’accertamento dei crediti e sulle successive procedure di liquidazione giudiziale.

Sul piano probatorio, il Tribunale di Cosenza, con sentenza del 21 settembre 2026, ha ritenuto che l’inserimento di un debito nell’elenco allegato alla domanda di accesso alla procedura impedisca al debitore di contestarne successivamente l’esistenza e l’importo. La Corte d’Appello di Venezia, il 27 marzo 2026, ha invece riconosciuto valore di ricognizione del debito al coinvolgimento del cessionario nelle trattative e alla sua inclusione nel piano di rientro. Per il Tribunale di Milano, la relazione dell’esperto che attesta il buon esito del percorso può costituire prova della diligenza degli advisor.

Un secondo tema riguarda la sospensione delle condanne di primo grado durante l’appello. Diverse pronunce, tra cui quelle delle Corti d’Appello di Torino e Firenze, hanno escluso che la sola apertura della composizione negoziata sia sufficiente a bloccare l’esecuzione. Il debitore deve documentare il rischio di un danno grave e irreparabile e il legame diretto tra l’esecuzione e la compromissione della continuità aziendale. La Corte d’Appello di Napoli ha aggiunto che, una volta scadute le misure protettive, la procedura in corso non giustifica di per sé il blocco delle azioni esecutive.

Le valutazioni dell’esperto possono assumere rilievo anche nell’accertamento dell’insolvenza. I Tribunali di Livorno e Modena hanno considerato il parere negativo dell’esperto tra gli elementi probatori utili alla valutazione della crisi; il Tribunale di Pavia ha valorizzato l’assenza di prospettive di risanamento. A Treviso, la decisione del debitore di liquidare i propri beni dopo il fallimento delle trattative è stata interpretata come ammissione della persistente incapacità di adempiere.

Il Tribunale di Milano, con pronuncia del 10 settembre 2026, ha infine stabilito che un credito vantato verso un soggetto in composizione negoziata non può essere considerato una risorsa esigibile per escludere lo stato di insolvenza. Per banche e altri creditori, la valutazione del recupero richiede quindi di considerare la concreta disponibilità delle risorse e gli elementi emersi durante il tentativo di risanamento.

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