L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la seconda parte della circolare dedicata agli istituti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza che presentano profili di interesse per l’Amministrazione finanziaria. Il documento, nella versione definitiva, recepisce i contributi degli operatori raccolti durante la consultazione pubblica avviata il 26 giugno e conclusa il 24 luglio 2026.
La circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 esamina le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con particolare attenzione alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, al concordato minore, alla liquidazione controllata e all’esdebitazione.
L’analisi riguarda le condizioni di accesso, le fasi procedurali e gli effetti dell’omologazione, con indicazioni operative rivolte agli uffici dell’Agenzia. Per il sistema del credito, il documento approfondisce le regole che disciplinano la gestione dei debiti di consumatori, professionisti e imprese minori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale.
La ristrutturazione dei debiti del consumatore consente di proporre un piano ai creditori senza sottoporlo al loro voto, mentre il concordato minore rappresenta uno strumento destinato agli altri soggetti ammessi dalla normativa, secondo specifici presupposti.
La circolare chiarisce anche il ruolo degli Organismi di composizione della crisi (OCC), che assistono il debitore e svolgono le funzioni attribuite dal Codice nelle diverse procedure. Ai fini della predisposizione delle relazioni, gli OCC possono accedere, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, all’anagrafe tributaria, ai sistemi di informazioni creditizie, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche previste dalla legge.
Un altro capitolo riguarda le procedure familiari, che consentono ai componenti dello stesso nucleo, in presenza dei requisiti previsti, di presentare un’unica domanda o di coordinare procedimenti distinti. I patrimoni e i debiti dei singoli familiari restano separati, a tutela dei rispettivi creditori.
La parte finale è dedicata all’esdebitazione, ossia alla liberazione dai debiti residui al ricorrere delle condizioni stabilite dal Codice, compresa la disciplina prevista per il debitore incapiente. L’obiettivo è favorire una gestione ordinata dell’insolvenza e consentire al debitore meritevole di riprendere un’attività economica, mantenendo il bilanciamento con le esigenze di soddisfacimento dei creditori.
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