Cassazione: liquidazione giudiziale anche senza verbale notarile

I chiarimenti della Suprema Corte sui requisiti formali e sulle responsabilità degli amministratori

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La liquidazione giudiziale può essere instaurata in assenza di verbale notarile e senza ricorrere a una specifica pubblicità. In tali circostanze, agli amministratori non è richiesto di adempiere ai requisiti formali previsti dall’art. 120-bis del Codice della crisi per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi.

Tale principio – scrive Italia Oggi – è stato sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 30903 del 25 novembre 2025, che ha respinto il ricorso presentato dal socio di maggioranza di una società per azioni avverso la decisione che aveva confermato l’apertura della procedura. La Corte ha precisato che la disciplina contenuta nell’art. 120-bis – «verbale notarile, deposito della decisione e informativa ai soci» – si applica esclusivamente alle misure di regolazione della crisi e dell’insolvenza, non alla liquidazione giudiziale, disciplinata dal Titolo V del Codice.

Per quest’ultima è sufficiente la sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante della società, come previsto dall’art. 40, comma 1, secondo comma, del codice di procedura civile (c.p.c.), senza ulteriori formalità.

I giudici di legittimità hanno richiamato la distinzione sistematica tra strumenti di regolazione della crisi e liquidazione giudiziale, ribadita anche dalle modifiche introdotte dal decreto legislativo 136/2024, che definiscono gli strumenti di regolazione come procedure «diverse dalla liquidazione giudiziale». Di conseguenza, l’atto con cui gli amministratori deliberano di richiedere l’apertura della procedura non deve avere forma notarile né essere oggetto di pubblicità specifica, oltre al deposito della domanda effettuato dal cancelliere.

La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che il socio, estraneo alla procedura, non è legittimato a contestare un presunto abuso nella proposizione della domanda, potendo censurare esclusivamente l’insussistenza dell’insolvenza.

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