Allocare al meglio i valori aziendali: è questo il principio cardine che guida oggi la giurisprudenza italiana in materia di crisi d’impresa. Lo evidenzia un articolo de Il Sole 24 Ore, che commenta una recente ordinanza del Tribunale di Alessandria del 6 ottobre 2025, destinata a fare scuola. Il giudice piemontese ha infatti rigettato la richiesta di una società di essere autorizzata alla cessione di un ramo d’azienda nell’ambito della composizione negoziata, ritenendo che l’operazione nascondesse una vera e propria «svendita» in danno dei creditori, più che un tentativo di valorizzare l’impresa.
La società chiedeva di poter vendere un immobile e alcune attrezzature a un prezzo pari alla metà del loro valore di liquidazione, proponendo in cambio la cancellazione di un’ipoteca. Un’offerta che, secondo il tribunale, non rispettava il principio della «miglior soddisfazione del ceto creditorio», poiché non assicurava né competitività né garanzie adeguate per i creditori.
Il giudice ha sottolineato come l’autorizzazione alla cessione prevista dall’articolo 22 del Codice della crisi d’impresa possa essere concessa solo quando l’operazione offra un reale vantaggio rispetto alla liquidazione giudiziale, garantendo trasparenza e correttezza nella selezione dell’acquirente.
Nel caso in esame, l’avviso di vendita era stato pubblicato per pochi giorni, in piena estate, su un quotidiano locale e alcuni siti web: una tempistica che ha limitato la visibilità dell’offerta, impedendo di sondare adeguatamente l’interesse del mercato. Inoltre, l’offerta era priva di garanzie e subordinata alla volontà di un creditore ipotecario, elementi che ne hanno ulteriormente minato la solidità.
Il Tribunale di Alessandria ha ribadito l’importanza del ruolo dell’esperto nella composizione negoziata, chiamato a garantire offerte serie, competitive e coerenti con il valore reale dei beni. La decisione conferma un orientamento rigoroso: le cessioni devono tutelare i creditori e il mercato, evitando che la procedura diventi uno strumento per vendite sottocosto o opache.
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