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Concordato semplificato, la Corte d’Appello di Salerno limita il ricorso alla domanda «in bianco»

Dopo la composizione negoziata senza accordo, i giudici escludono la possibilità di accedere al concordato semplificato con una domanda prenotativa generica. Restano però aperti alcuni profili interpretativi del Codice della crisi

Una recente pronuncia della Corte d’Appello di Salerno ha riacceso il dibattito sui margini di utilizzo del concordato semplificato dopo l’esito negativo della composizione negoziata della crisi. Come riportato da Il Sole 24 Ore, la sentenza del 15 settembre 2026 affronta il tema della domanda prenotativa e dei limiti entro i quali l’imprenditore può accedere agli strumenti di regolazione della crisi nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale dell’esperto.

Il caso riguardava una società che, conclusa senza accordi la composizione negoziata, aveva presentato entro i termini un’istanza per accedere a uno strumento di regolazione della crisi, riservandosi però di individuare successivamente la soluzione più adeguata, compreso l’eventuale ricorso al concordato semplificato. Il Tribunale di Nocera Inferiore aveva dichiarato inammissibile il ricorso, aprendo la procedura di liquidazione giudiziale.

Nel successivo reclamo, la società aveva sostenuto che la normativa consentisse di depositare una domanda con riserva per valutare, in un secondo momento, quale strumento utilizzare tra quelli previsti dal Codice della crisi. La Corte d’Appello ha però adottato un’interpretazione restrittiva delle modifiche introdotte dal correttivo ter (D.lgs. 136/2024).

Secondo i giudici, il termine di 60 giorni previsto dall’articolo 25-sexies consente sì il deposito di una domanda prenotativa, ma soltanto se l’istanza individua fin dall’inizio lo strumento di regolazione della crisi che l’impresa intende perseguire. In altre parole, la riserva può riguardare i contenuti della proposta e del piano, non la scelta dello strumento stesso. Da qui la conclusione che una domanda completamente «in bianco», priva dell’indicazione della soluzione perseguita, non soddisfi i requisiti di ammissibilità.

La decisione, tuttavia, lascia aperti alcuni interrogativi interpretativi. L’articolo 44 del Codice della crisi consente infatti, in determinate circostanze, il passaggio da uno strumento all’altro durante il percorso di ristrutturazione. Per questo motivo resta il dubbio se, in presenza di una domanda prenotativa, tale flessibilità possa estendersi anche al concordato semplificato. La sentenza della Corte di Salerno sembra invece richiedere che questa opzione venga dichiarata fin dal deposito dell’istanza iniziale.

La pronuncia offre quindi un orientamento destinato ad avere impatti operativi rilevanti per imprese, professionisti e creditori, in una fase in cui la corretta individuazione dello strumento di gestione della crisi assume un ruolo decisivo per l’esito delle procedure.

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