Crisi: la composizione negoziata non impedisce ai soci di revocare gli amministratori

Una pronuncia del Tribunale di Genova analizzata da «Il Sole 24 Ore». La tutela dei diritti degli azionisti potrebbe tuttavia compromettere il percorso di risanamento dell’azienda

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La composizione negoziata della crisi non priva gli azionisti di una società del potere di cambiare gli amministratori. Un’ordinanza del Tribunale di Genova (Sezione VII civile, 2 dicembre 2025), di cui riferisce «Il Sole 24 Ore», è intervenuta su un tema poco esplorato: fino a che punto il giudice può spingersi, in sede di misure cautelari ex articolo 19 del Codice della crisi, nel «proteggere» il percorso di composizione negoziata dalle interferenze dei soci e dal rischio di revoca degli amministratori che lo stanno gestendo?

Il Tribunale, intervenendo in un caso di composizione negoziata già avviata, ha rigettato integralmente le richieste delle società di limitare il potere dei soci, in particolare quello di revocare in assemblea gli amministratori in carica.

Il primo passaggio chiave — sottolinea il giornale — ha riguardato il rapporto con l’articolo 120-bis del Codice della crisi, che disciplina la stabilità degli organi amministrativi nelle procedure concorsuali (concordato, accordi, piani soggetti a omologazione eccetera). È un articolo — hanno sottolineato i giudici genovesi — che non può essere applicato alla procedura di composizione negoziata che, pur essendo strumento di prevenzione e gestione della crisi, resta collocata in un titolo autonomo del Codice.

Il mancato riferimento a un meccanismo analogo all’articolo 120-bis non rappresenta una dimenticanza ma è stata una scelta consapevole del legislatore, coerente con la natura pre-procedurale e volontaria dello strumento. In questa fase — hanno sottolineato i magistrati — l’impresa mantiene «piena autonomia gestionale» e le dinamiche interne, inclusa la revoca degli amministratori, restano regolate dal diritto comune.

La pronuncia del Tribunale genovese — sottolinea l’articolo — «traccia un confine netto tra la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione della crisi; riafferma la centralità delle regole societarie ordinarie in tema di revoca degli amministratori; impedisce un uso “creativo” dell’articolo 19 come grimaldello per introdurre tutele non previste».

Rimangono comunque dubbi sul versante dell’effettività del risanamento. Potrebbero infatti verificarsi situazioni — osserva ancora il quotidiano — in cui il conflitto tra soci diventi fattore di rischio per la composizione negoziata: amministratori che avviano un percorso di ristrutturazione potrebbero essere revocati da una maggioranza assembleare ostile, interessata a soluzioni di breve termine o a non «cristallizzare» la crisi.

In questi casi, l’assenza di qualunque presidio cautelare giudiziale lascia il tavolo delle trattative esposto a mutamenti improvvisi di governance, che possono minare la credibilità del debitore verso creditori ed esperto.

A queste obiezioni il Tribunale ha risposto richiamando, da un lato, la possibilità di usare gli strumenti pattizi (patti parasociali, clausole statutarie sulla durata degli amministratori, quorum rafforzati); dall’altro, l’eventuale responsabilità di soci e amministratori per condotte che rechino danno alla società o ai creditori. «Ma è evidente» — ha concluso Il Sole 24 Ore — «che sono tutele ex post, poco utili per evitare che un percorso di risanamento venga interrotto nel momento più delicato».

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