Il consulente tecnico: figura sempre più centrale nella gestione dei contenziosi legali

I CTP svolgono un ruolo di raccordo che spesso la legge non riconosce. Il Dipartimento di matematica del Centro Studi Alma Iura risponde ad alcuni quesiti in merito

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Ricordate Benjamin Malaussène, l’indimenticabile protagonista dei romanzi di Daniel Pennac? Il consulente tecnico di parte (CTP) non è certamente il “capro espiatorio” evocato dallo scrittore francese ma senz’altro, nel contenzioso civile che ha per oggetto i crediti deteriorati, svolge un ruolo di parafulmine, di facilitatore, di problem solver aiutando i legali di parte a sviscerare questioni tecniche difficili da digerire da parte di chi ha una formazione prettamente giuridica. Il CTP è una figura con notevoli competenze e professionalità, non sempre riconosciute dalla legge, capace di fondere le proprie conoscenze specialistiche con quelle di carattere giuridico, costantemente in evoluzione. Il consulente tecnico è dunque in grado di parlare due lingue e di tradurre in linguaggio giuridico, tutto ciò che è necessario per agevolare i difensori nel proprio ruolo.

A rispondere ad alcuni quesiti è il Dipartimento di matematica del Centro Studi Alma Iura.

Quali sono i temi maggiormente affrontati nell’ambito di una consulenza contabile?

Stiamo parlando sostanzialmente di rapporti di mutuo, prestiti, aperture di credito, leasing, carte revolving e di tutte le altre tipologie di finanziamento e/o di tutti gli altri prodotti finanziari (e.g., i derivati) che vengono offerti dagli Istituti di credito in favore della Clientela, sia privata sia aziendale. Solo per citare qualche esempio, le contestazioni possono riguardare la mancata pattuizione delle condizioni economiche nei contratti, l’applicazione di tassi superiori alla soglia d’usura, la presenza di anatocismo illecito, l’errata quantificazione delle poste dovute e, non per ultima, l’eventuale carenza documentale agli atti di causa, che può avere effetti anche notevoli sulla rideterminazione del saldo di un rapporto.

In che modo i consulenti vengono in possesso della documentazione?

Come si sa, per cercare di risolvere il problema della lentezza del sistema giudiziario, la Legge di Stabilità del 2013, entrata in vigore il 30/06/2014, ha introdotto il PCT (Processo Civile Telematico), un servizio che consente di depositare la documentazione inerente alla causa per via telematica. L’accesso a tale portale, però, è consentito ai soli difensori delle parti, iscritti all’Albo degli Avvocati italiani, e al CTU, nominato dal Giudice per la redazione della perizia tecnica. I rispettivi CTP, nonostante abbiano un ruolo centrale in tale fase, non hanno lo stesso “privilegio”. Inoltre, teniamo conto che solo dal 30/06/2023, con l’entrata in vigore della Legge Cartabia, la digitalizzazione degli uffici giudiziari ha coinvolto anche quelli del Giudice di Pace, non senza qualche inefficienza.

Di fronte a tale scenario, diventa quindi imprescindibile l’intervento dell’Avvocato difensore, che deve provvedere alla trasmissione al CTP dell’intera documentazione depositata agli atti da entrambe le parti. Il passaggio sembra facile, ma talvolta non lo è affatto. Può succedere, infatti, che parte della documentazione sia stata comunque depositata in formato cartaceo presso la cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace. In tal caso, reperire la documentazione utile per l’analisi della posizione e la verifica di quanto effettuato dal CTU, può diventare piuttosto complicato. Più volte ci siamo trovati di fronte a situazioni in cui il fascicolo cartaceo era già stato ritirato dal Consulente d’Ufficio e, quindi, non era più possibile farne una copia. A questo punto, solo il CTU può rendersi disponibile a fornire una copia digitale della documentazione o, in caso di documentazione corposa, acconsentire che un delegato della parte si rechi presso il suo studio per estrarne una copia. Ma non sempre c’è apertura in tal senso.

Cosa può comportare l’assenza della documentazione per il CTP?

Può senza dubbio ridurre la sua capacità critica nei confronti dei conteggi svolti dal CTU, in quanto non è possibile verificare se i dati da lui inseriti siano corretti o meno e se i dati dallo stesso riportati siano completi o parziali.

Quali altre difficoltà può incontrare il CTP nello svolgimento della propria attività?

Una delle difficoltà maggiori del CTP nello svolgimento del proprio compito sta nel riuscire a ricostruire gli eventuali conteggi riportati in perizia, soprattutto se non corredati da spiegazioni chiare o allegati che mostrino il procedimento seguito e la fonte dei dati. Inoltre, alcuni Consulenti, per lo svolgimento delle analisi, si avvalgono di software già presenti sul mercato, il cui scopo dovrebbe essere quello di facilitare le verifiche e lo sviluppo dei ricalcoli. Tuttavia, non sempre è questo l’effetto ottenuto. Infatti, ci sono professionisti che, in alcuni casi, non sanno utilizzare correttamente il software o interpretano in maniera errata i risultati ottenuti: scambiare una differenza positiva per un importo a credito, può, ad esempio, avere conseguenze considerevoli sulle conclusioni. Inoltre, a causa dell’elevato grado di standardizzazione di tali programmi, l’elaborato potrebbe includere analisi non richieste dal quesito. Ci sono infatti alcuni software che, addirittura, forniscono non solo i conteggi, ma la vera e propria relazione contenente la parte di spiegazione.

Pertanto, il CTP potrebbe trovarsi a dover fare i conti con argomenti non pertinenti, ma, soprattutto, con risultati incoerenti, per cui potrebbe essere difficoltoso comprenderne l’origine. I software, già pronti e reperibili sul mercato, infatti, nella maggioranza dei casi chiedono l’inserimento di alcuni dati iniziali e gli eventuali criteri di calcolo da applicare, ma non esplicitano le operazioni e i passaggi eseguiti per raggiungere il risultato. Pertanto, il Consulente di parte, di fronte a un’eventuale non corrispondenza tra quanto sostiene di aver effettuato il CTU e il risultato finale, potrebbe incontrare anche più di qualche impedimento nel portare a termine il proprio compito.

Diciamo che nella nostra attività, però, la tecnologia è un asset indispensabile, ma si deve saperla gestire.

Pare quindi che vi sia un uso improprio della tecnologia in questo ambito. Perché?

Le ragioni di questa situazione sono molteplici. Inoltre, va sottolineato che, fatte salve le dovute eccezioni, nel campo delle consulenze tecniche e legali, la digital transition procede molto a rilento. In proposito, crediamo possano svolgere un ruolo determinate questi due aspetti: la dimensione dello studio professionale e la mancanza di specializzazione.

In Italia, le attività di consulenza tecnica contabile sono svolte prevalentemente da Commercialisti: circa il 90% degli iscritti a una nota associazione dedicata ai consulenti contabili appartiene a tale categoria. Pertanto, prendendo come proxy dei consulenti tecnici la professione dei commercialisti, una possibile ragione di questa situazione è la dimensione contenuta degli studi professionali. La maggior parte di questi studi è composta da un numero ristretto di persone (inferiori a 10), il che si traduce in una limitata diversità di competenze. Pertanto, non è ragionevole aspettarsi che tali studi abbiano le risorse interne necessarie per gestire adeguatamente la tecnologia. Altro elemento da tenere in considerazione per spiegare il fenomeno è che sono pochi quei professionisti che fanno delle consulenze tecniche la loro professione. Inoltre, non tutte le consulenze tecniche di natura contabile hanno oggetto gli NPL. La mancata specializzazione impedisce agli studi di beneficiare delle opportune economie di scala per contenere i costi d’investimento che lo sviluppo di qualsiasi genere di tecnologia comporta.

E Alma Iura?

Il Centro Studi Alma Iura ha colto l’importanza di avere un team eterogeneo composto da matematici, esperti in materia economica e finanziaria, informatici, esperti di diritto, esperti in comunicazione e grafologi. Crediamo sia del tutto proprio affermare che la specializzazione nelle consulenze tecniche a carattere bancario sia una caratteristica determinante nella gestione di migliaia di casi eterogenei tra loro.

I Tool di Alma Iura

Dalla sinergia e grazie alle molteplici competenze interne al Centro Studi, sono stati sviluppati differenti strumenti per aiutare a gestire il legal risk per mezzo di modelli predittivi sugli esiti di ctu e cause. In particolare questi tool hanno lo scopo di fornire ai professionisti un set d’informazioni essenziali per la miglior gestione del contenzioso.

Quaero® CTU

È una web app sviluppata dal Dipartimento di Matematica del Centro Studi Alma Iura con lo scopo di raccogliere, per poi fornire all’utente, differenti statistiche riguardati gli esiti delle Consulenze Tecniche nelle quali Alma Iura, per mezzo dei suoi collaboratori, ha svolto un ruolo attivo. Grazie ad un meccanismo di queries user-friendly, l’utente ha quindi sempre a disposizione l’historical knowledge del nostro studio e lo può interrogare a suo piacimento. Certamente, il tool in questione è in grado di svolgere un ruolo di pivot nel legal risk management perché dà all’utilizzatore un vantaggio originato dalla conoscenza di un’informazione altrimenti indisponibile. Grazie quindi ad un acuto meccanismo di grafici, l’utente ha a disposizione le distribuzioni di probabilità per poter fare un’operazione di forecasting sugli esiti di una Consulenza Tecnica.

Quaero® A.I. & Law

È un cognitive analysis engine in grado di cogliere il pensiero del giudice all’interno delle sue sentenze per aiutare l’utilizzatore a capirne la posizione rispetto ad un determinato ambito giuridico. A questo motore intelligente è stato poi affiancato un modello di machine learning capace di fare forecasting sull’orientamento futuro di un giudice o di un determinato Foro a partire da un determinato topic d’interesse. Grazie al costante aggiornamento della knowledge base, il modello predittivo è in grado di adattarsi alle nuove dinamiche, riuscendo quindi a fornire una predizione sempre attuale e con ottimi risultati in termini di accuracy.