La Corte di Cassazione Penale, con sentenza n. 19282 del 27 maggio 2026, ha annullato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva a carico di un revisore di una società successivamente fallita.
La Corte – scrive Italia Oggi – ha stabilito che il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva è attribuibile esclusivamente a imprenditori, amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in quanto soggetti qualificati ai sensi dell’articolo 223 della legge fallimentare. Pertanto, un revisore esterno, non rientrando nella categoria dei soggetti qualificati, risponde penalmente solo se fornisce un consapevole contributo, materiale o morale, al reato commesso dal soggetto qualificato.
Affinché il revisore possa essere condannato, è necessario che sussistano tre elementi: l’attività di almeno un soggetto interno alla società; il contributo causale del revisore al verificarsi del fatto; e la consapevolezza del revisore in merito alla qualifica del soggetto interno.
Uno dei motivi di ricorso proposti dal revisore è stato accolto, con conseguente rinvio del procedimento al giudice competente. L’imputato, revisore di una fondazione successivamente ammessa a concordato preventivo, nonché sindaco di due società ritenute implicate nelle condotte distrattive degli amministratori (società che, tuttavia, non risultano fallite né ammesse a procedure concorsuali minori), è stato accusato di aver cooperato a distrazioni effettuate tramite consulenze e contratti di lavoro fittizi, nonché di erogazioni di denaro a fronte di prestazioni inesistenti.
La Corte ha evidenziato una «distanza normativa» tra amministratori e sindaci della società, da un lato, e revisori, dall’altro, sottolineando che i revisori non possono essere equiparati ai soggetti qualificati di cui all’articolo 223 della legge fallimentare.
Per quanto riguarda la responsabilità morale del revisore, essa può essere configurata se egli istiga, determina o rafforza il proposito criminoso del soggetto qualificato, oppure se fornisce un contributo materiale al reato. Nel caso specifico, il revisore avrebbe dovuto essere consapevole della fittizietà dei contratti e delle consulenze in virtù della sua qualità di revisore della fondazione e di sindaco delle altre società, tollerando e agevolando, di fatto, le operazioni distrattive. Tuttavia, i giudici del merito non hanno fornito elementi sufficienti per ricostruire il contributo del revisore come soggetto esterno.
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