Morosità ed esecuzioni immobiliari: l’Eba aggiorna le sue linee guida

A seguito delle modifiche apportate alla MCD, la direttiva sul credito ipotecario

0
113
European Banking Authority

Nel 2015 l’EBA aveva pubblicato le proprie Linee guida su morosità e pignoramenti che accompagnavano il recepimento delle norme della Direttiva MCD (la 2014/17/UE) sui contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, e in particolare dell’articolo 28. Ora la SMD, cioè la recente Direttiva n. 2021/2167 a tema NPL ha introdotto modifiche all’art.28 della MCD, perciò EBA ha quindi deciso di aggiornare le sue Linee guida. Le Linee guida modificate entreranno in vigore entro due mesi dalla pubblicazione delle versioni tradotte.

L’obiettivo: consumatori protetti e mercato dei crediti efficiente

Le modifiche – fa sapere l’Eba – mirano a rafforzare le misure di prevenzione delle morosità, promuovendo una gestione precoce e proattiva dei rischi di credito, oltre a migliorare la trasparenza e la coerenza delle procedure di esecuzione, garantendo che siano condotte in modo giusto ed equo per i consumatori. Infine a fornire ulteriori orientamenti su come i creditori dovrebbero gestire i casi di morosità, compresa l’offerta di opzioni di ristrutturazione del debito ai consumatori in difficoltà.

Lo scopo è garantire che i consumatori siano adeguatamente protetti e che il mercato dei crediti immobiliari funzioni in modo efficace e trasparente. Le modifiche alle linee guida sono il risultato di un processo di consultazione con le parti interessate e riflettono le “lezioni apprese” dall’applicazione delle Linee guida originali. La MCD mirava a creare un mercato interno più trasparente, efficiente e competitivo, attraverso contratti di credito relativi a beni immobili. In particolare, l’articolo 28 della MCD ha introdotto disposizioni nell’area delle morosità e delle esecuzioni immobiliari, richiedendo agli Stati membri di adottare misure per incoraggiare i creditori a esercitare una “ragionevole tolleranza prima di avviare le procedure di esecuzione”. Le linee guida EBA a riguardo sono diventate applicabili, come la MCD, il 21 marzo 2016.