In caso di insolvenza nel pagamento di pene pecuniarie «principali», è possibile prevedere la conversione della pena anche in detenzione domiciliare sostitutiva. È quanto emerge – scrive l’Ansa – dalla sentenza della Consulta (n. 54/2026), che ha dichiarato illegittima la norma che non lo prevedeva.
In precedenza, in caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie «principali», quelle comminate direttamente dal giudice come sanzione principale («ad esempio una multa o un’ammenda prevista dal codice penale per un reato di lieve entità»), il giudice poteva disporre per il condannato soltanto il regime di semilibertà.
Ma un giudice di Bologna ha obiettato che questa disposizione del Codice di Procedura Penale determinava un’ingiustificata sproporzione con quanto previsto in casi di pene cosiddette «secondarie», quelle che sostituiscono una pena detentiva breve. Per quest’ultime è previsto, in caso di mancato pagamento, l’accesso a un più ampio ventaglio di opzioni, inclusa anche la detenzione domiciliare. La Consulta ha giudicato pertinente l’osservazione e ha appunto dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 102 della legge numero 689 del 1981 e 660, comma 3, del Codice di Procedura Penale, nella parte in cui, in caso di insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione della pena anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.
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