Composizione negoziata: tribunali divisi sul rilascio del Durc

Un articolo de Il Sole 24 Ore fa il punto su un tema che sta acquisendo una rilevanza sempre maggiore

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Nelle procedure di composizione negoziata della crisi (Cnc) c’è un aspetto particolarmente delicato che sta assumendo una rilevanza sempre maggiore nella giurisprudenza. Riguarda la possibilità di rilasciare l’attestato del Durc (il documento unico di regolarità contributiva) in via cautelare nell’ambito delle Cnc. Sul punto – spiega Il Sole 24 Ore – la magistratura si mostra divisa tra chi ritiene che il ricorso alla Cnc non possa rappresentare un lasciapassare per aggirare la normativa vigente e chi, invece, adotta un approccio più flessibile.

Nel «partito del rigore» si colloca la pronuncia del 23 settembre 2025, con la quale il Tribunale di Roma ha negato la possibilità di adottare misure di protezione che, pur essendo funzionali a garantire l’esito positivo delle trattative con i creditori, avrebbero potuto condurre a disapplicare altre norme di legge. Nel caso di specie, la debitrice si era rivolta al giudice capitolino chiedendo di ordinare in via cautelare – pur in assenza del requisito della regolarità contributiva – il rilascio da parte dell’Inps del documento unico di regolarità contributiva, posto che, in caso contrario, la continuità aziendale si sarebbe irrimediabilmente compromessa per l’impossibilità di partecipare a nuove gare d’appalto.

Una corretta interpretazione del requisito del fumus boni iuris – hanno stabilito i giudici – impone di escludere che le misure cautelari possano essere un mezzo per eludere l’applicazione di norme di legge, solo perché tale elusione sia oggettivamente funzionale al buon esito delle trattative. Né «la mera funzionalità al buon esito delle trattative» – scrive il giornale – permetterebbe il superamento di norme di legge, perché in tal caso le misure cautelari acquisterebbero una sorta di «licenza di derogare», che peraltro si porrebbe in contrasto con la natura anticipatoria della tutela stessa.

A conclusioni parzialmente diverse è pervenuto, invece, il Tribunale di Genova (decreto 19 settembre 2025), che – nel solco di altra giurisprudenza di merito (Tribunale di Milano del 24 gennaio 2025) – ha ritenuto decisiva, ai fini dell’adozione in sede cautelare del rilascio del Durc, la strumentalità della misura rispetto al buon esito delle trattative. Il giudice genovese, in particolare, ha richiamato le considerazioni del tribunale meneghino, secondo cui – poiché le proposte di trattamento del debito previdenziale nell’ambito degli strumenti di regolazione della crisi possono prevedere pagamenti parziali – il Durc può essere rilasciato nell’ambito della Cnc anche in presenza di irregolarità nei pagamenti contributivi. In caso contrario, infatti, si finirebbe inevitabilmente per ostacolare la continuità aziendale, non potendo l’imprenditore ottenere il documento a causa di una condizione di irregolarità in re ipsa, in quanto insita nell’insolvenza.

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