Europa: raggiunto accordo per direttiva sull’insolvenza

La nuova normativa si propone di contrastare azioni elusive per «nascondere» asset coinvolti nei fallimenti. Introdotta procedura «pre-pack» per facilitare la vendita delle attività del debitore. La procedura di insolvenza va avviata dagli amministratori entro 3 mesi dal momento in cui vengono a conoscenza della situazione di crisi dell’azienda. Definite le modalità per costituire comitati dei creditori su base continentale

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I governi e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo per armonizzare le norme sull’insolvenza nell’Unione dei 27 Stati membri, al fine di agevolare gli investimenti su tutto il territorio e creare un mercato dei capitali più liquido. È quanto si legge in un comunicato del Consiglio dell’Unione europea.

Il processo di armonizzazione di alcuni aspetti essenziali delle 27 normative nazionali sull’insolvenza – spiega Reuters – è in corso da un decennio, rallentato da interessi acquisiti, culture e tradizioni giuridiche diverse, nonché da conflitti di competenza tra i ministeri della Giustizia e delle Finanze. Tutto ciò comporta differenze notevoli sui diritti esercitabili dai creditori. Il tempo a loro disposizione per recuperare il denaro da una società in bancarotta va da sette mesi a sette anni, a seconda del Paese, mentre le spese giudiziarie oscillano da zero a oltre il 10 per cento.

Con la direttiva gli Stati membri dell’Ue dovranno applicare standard comuni per impedire alle società di spostare o nascondere asset prima del fallimento – le cosiddette «azioni di elusione» – e consentire alle autorità di annullare le transazioni che riducono ingiustamente il recupero delle banche. L’intesa prevede anche che i curatori fallimentari abbiano un accesso più agevole ai registri dei conti bancari attraverso un sistema condiviso. Potranno inoltre consultare i registri sulla titolarità effettiva e altri database nazionali per individuare i beni.

Una cosiddetta procedura pre-pack – precisa una nota di Radiocor – sarà disponibile in tutti gli Stati membri: in sostanza, la vendita dell’attività del debitore verrà preparata e negoziata prima dell’apertura formale della procedura di insolvenza. Ciò consentirà di eseguire la vendita e di ottenere il ricavato poco dopo l’apertura della procedura formale, volta a liquidare una società. In questo modo i contratti essenziali per la continuazione dell’attività (ovvero i contratti esecutivi) saranno automaticamente trasferiti dal debitore all’acquirente senza il consenso della controparte. Tuttavia verrà mantenuta una serie di garanzie a tutela della libertà contrattuale. Inoltre si garantisce che i diritti individuali e collettivi dei lavoratori previsti dal diritto sindacale e nazionale non siano pregiudicati.

La direttiva allineerà anche le norme nazionali relative all’obbligo degli amministratori di un’impresa di presentare tempestivamente istanza di fallimento. Si tratta di un’ulteriore misura volta a massimizzare il valore che i creditori potrebbero recuperare. Gli amministratori devono presentare la richiesta di apertura della procedura di insolvenza entro tre mesi dal momento in cui vengono a conoscenza della situazione di difficoltà finanziaria dell’impresa. In conformità con la posizione del Consiglio, uno Stato membro può prevedere che l’obbligo sia sospeso se un amministratore adotta altre misure idonee a evitare danni ai creditori e a garantire un livello di tutela equivalente.

Altra novità è che, in determinate circostanze, i comitati dei creditori dovranno essere istituiti in tutti gli Stati membri. La legge ne armonizza alcune caratteristiche: composizione, metodi di lavoro, responsabilità personale dei membri. Il comitato dei creditori può contribuire a una distribuzione prevedibile ed equa del valore recuperato, rafforzando la posizione dei creditori nella procedura di insolvenza. Garantisce, ad esempio, il coinvolgimento di singoli creditori che, a causa di risorse limitate o scarsa prossimità geografica, potrebbero non partecipare alla procedura. Gli Stati membri possono limitare l’istituzione del comitato alle grandi imprese.

Per superare l’ostacolo rappresentato dall’investimento in un altro Stato membro, i Paesi Ue saranno tenuti a produrre una scheda informativa con dettagli pratici sulle principali caratteristiche del loro diritto fallimentare nazionale (disponibile sul portale europeo della giustizia elettronica in inglese, francese e tedesco, oltre che nella lingua originale, se diversa).

Gli Stati membri avranno due anni e nove mesi per recepire la direttiva nel diritto nazionale.

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